Cassazione Civile, Ordinanza n. 22577/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coeredi)
La controversia
Tre soggetti, quali eredi e cointestatari di dodici buoni postali fruttiferi insieme a una quarta cointestataria, hanno chiesto al tribunale il rimborso parziale dei buoni limitatamente alle rispettive quote, poiché la sorella non aveva voluto sottoscrivere la richiesta di rimborso. L’ufficio postale aveva rifiutato il pagamento pretendendo una quietanza congiunta di tutti i coeredi. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato Poste Italiane al pagamento pro quota. In appello, Poste Italiane aveva impugnato la decisione e la cointestataria superstite era intervenuta sostenendo di essere litisconsorte necessario; la corte territoriale aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per mancata evocazione di tale soggetto, ritenendo applicabile in via analogica la disciplina dei libretti di risparmio postale e quindi necessaria la sottoscrizione di tutti gli aventi diritto. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con tre motivi: violazione dell’art. 102 c.p.c. e delle norme sui buoni postali, sostenendo che ciascun cointestatario superstite, in caso di decesso di uno dei contitolari e in presenza della clausola di pari facoltà di rimborso, è legittimato a riscuotere anche da solo; violazione dell’art. 1772 c.c., perché la corte d’appello avrebbe applicato la regola della non divisione propria del deposito bancario, non pertinente ai buoni; violazione dell’art. 161 c.p.c. per avere disposto la rimessione della causa a un tribunale diverso da quello di primo grado. La controricorrente ha sostenuto che la domanda originaria era stata proposta dai ricorrenti come titolari pro quota e iure proprio, ma tale eccezione non ha inciso sull’ammissibilità delle censure in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della corte d’appello che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per difetto di litisconsorzio necessario, ritenendo invece che, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite sia legittimato a chiedere il rimborso dell’intera somma anche senza la partecipazione degli altri aventi diritto. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La censura riguardava la pretesa necessità del litisconsorzio; la Corte ha escluso che, nella fattispecie, vi fosse una legittimazione congiuntiva tale da imporre l'integrazione del contraddittorio.
art. 178 d.P.R. n. 156/1973
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi della riscossione individuale del buono postale cointestato con pari facoltà di rimborso.
art. 208 d.P.R. n. 256/1989
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina speciale dei buoni postali fruttiferi; la Corte ha aderito all'orientamento che esclude l'applicazione analogica della disciplina dei libretti di risparmio.
art. 1772 c.c.
La Corte d'appello lo aveva richiamato in via generale; la Cassazione ha ritenuto non pertinente l'applicazione del primo comma ai buoni postali fruttiferi cointestati, valorizzando la diversa natura del rapporto.
art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989
Norma prevista per i libretti di risparmio postale; la Corte ha escluso che sia applicabile, nemmeno in via analogica, ai buoni postali fruttiferi cointestati.
art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989
È stata richiamata per evidenziare l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali fruttiferi, elemento che ne distingue la disciplina da quella dei libretti.
art. 1260 c.c.
Richiamato come principio generale di libera cedibilità dei crediti, da cui la disciplina dei buoni postali si discosta per espressa previsione normativa.
art. 1295 c.c.
Richiamato per affermare che, in caso di obbligazione solidale attiva, la quota del concreditore defunto si divide tra gli eredi senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite.
art. 161 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso denunciava la rimessione a un giudice diverso; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Norma applicata dalla corte d'appello per la rimessione degli atti al primo giudice; la Cassazione ha cassato tale statuizione perché fondata sull'erroneo presupposto del litisconsorzio necessario.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È stata ritenuta ammissibile la censura di error in procedendo relativa alla declaratoria di nullità per difetto di contraddittorio.
Massime di principio
- In materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, il decesso di uno dei cointestatari non comporta, di per sé, la necessità di integrare il contraddittorio con gli eredi del defunto per la domanda di rimborso proposta dal cointestatario superstite.
- La disciplina dei libretti di risparmio postale, che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto in caso di mancato accordo tra più depositanti, non è automaticamente estensibile ai buoni postali fruttiferi, data la diversa natura del rapporto e del documento.
- Il cointestatario superstite di buoni postali fruttiferi con clausola di pari facoltà di rimborso è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento; gli eventuali rapporti con gli eredi del cointestatario defunto rilevano solo sul piano interno.
- Quando la pretesa azionata è compatibile con una legittimazione autonoma del singolo titolare, non ricorre un litisconsorzio necessario e la mancata partecipazione di altri aventi titolo non determina nullità del giudizio.
- In sede di legittimità, è ammissibile la censura di error in procedendo che investa la declaratoria di nullità del primo grado per asserito difetto di litisconsorzio necessario.
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