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Sentenza

Sentenza n. 6347/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento 1) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967/2022 del 14/12/2022 prot.-2022-1500969; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202304017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto regionale di quantificazione dell'obbligo di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme agli atti statali presupposti, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dalla nuova disciplina legislativa di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento ridotto del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e ha comunicato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha precisato che non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché mancava in atti la prova della comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali di accertamento dell'avvenuto pagamento, pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali. Tuttavia, la dichiarazione univoca della ricorrente, resa prima della decisione, circa il venir meno dell'interesse all'annullamento impediva comunque al giudice di decidere il merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato. Le spese di lite sono state compensate, mentre il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    La cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento ridotto richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'avvenuto versamento, pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Richiamato dalla disciplina sopravvenuta quale fonte degli obblighi gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Individuato quale base normativa dei provvedimenti regionali di ripiano e degli adempimenti previsti dalla disciplina sopravvenuta.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione univoca del ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e preclude al giudice la decisione nel merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse non consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere quando la speciale disciplina applicabile subordina tale esito alla comunicazione al giudice di specifici provvedimenti amministrativi di accertamento e tale comunicazione non risulta provata in atti.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiarità della controversia, inclusa la sopravvenienza normativa che ha inciso sull'interesse alla decisione, giustificano una deroga alla regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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