Cassazione Civile, Ordinanza n. 01822/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce tra due sorelle, comproprietarie pro quota di un compendio immobiliare già appartenuto al padre e poi diviso. Una sorella ha agito per ottenere la chiusura di una finestra/apertura realizzata sul muro del piano ammezzato dell'altra, prospiciente sul proprio balcone, sostenendo che l'apertura fosse illegittima. La convenuta ha replicato che l'apertura esisteva già quando il padre era unico proprietario dell'intero immobile. Il tribunale ha respinto la domanda di chiusura ma ha accolto la domanda subordinata di regolarizzazione ex art. 901 c.c.; in appello, invece, la decisione è stata riformata con rigetto delle domande dell'attrice, ritenendo che nell'atto di divisione le sorelle avessero riconosciuto lo stato di fatto e di diritto esistente e che ciò valesse come titolo costitutivo di una servitù di luce a carico del ballatoio dell'attrice. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1058 e 1062 c.c., sostenendo che la clausola dell'atto di divisione fosse una mera formula di stile e che al momento della divisione non esistesse alcuna servitù; 2) omesso/insufficiente esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., contestando l'accertamento dell'esistenza pregressa dell'apertura; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una costituzione volontaria della servitù tramite l'atto di divisione, mai allegata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel ricondurre l'esistenza della servitù a un atto di divisione contenente una clausola generica di stile, trascurando che, al momento dell'apertura della successione e fino alla divisione, non risultava operante alcuna servitù; inoltre ha rilevato che la tesi della costituzione volontaria del diritto reale non era stata prospettata dalla convenuta e non faceva parte del thema decidendum, sicché la sentenza d'appello era affetta da ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 901 c.c.
richiamato come base della domanda subordinata di regolarizzazione dell'apertura; il testo non chiarisce ulteriormente la portata applicativa della norma nel caso concreto.
art. 1031 c.c.
invocato per contestare la pretesa costituzione della servitù; la Corte accoglie il rilievo secondo cui non risultavano i presupposti per affermare il diritto reale nei modi ritenuti dalla sentenza d'appello.
art. 1058 c.c.
richiamato insieme agli altri articoli sulle servitù per sostenere l'erroneità della decisione di merito sulla costituzione del vincolo reale.
art. 1062 c.c.
richiamato per escludere la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte osserva che tale modalità costitutiva era stata esclusa e che la successiva decisione si era fondata su un titolo diverso non dedotto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nei primi e terzo motivi.
art. 360 n. 5 c.p.c.
norma invocata per il vizio di omesso/insufficiente esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sull'esistenza dell'apertura e della servitù.
art. 112 c.p.c.
la Corte lo applica nel senso che il giudice non può porre a base della decisione una domanda o un titolo costitutivo non dedotto dalle parti; nel caso concreto si è ravvisata ultrapetizione.
Massime di principio
- In tema di servitù, il giudice di merito non può fondare la decisione su un titolo costitutivo diverso da quello allegato dalle parti: la costituzione volontaria del diritto reale deve essere dedotta e rientrare nel thema decidendum, altrimenti la pronuncia è viziata da ultrapetizione.
- Una clausola generica inserita in un atto di divisione, contenente formule di stile sullo stato di fatto e di diritto dei beni e sulle relative servitù, non è di per sé sufficiente a dimostrare la costituzione di una servitù se non emerge con chiarezza la volontà negoziale di costituirla.
- Quando la servitù non risulti già esistente al momento dell'apertura della successione o della divisione, il giudice non può desumerne l'esistenza solo da un richiamo generico contenuto nell'atto divisionale, dovendo verificare in modo puntuale se vi sia stato un valido titolo costitutivo.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre quando la decisione attribuisce efficacia decisiva a una fattispecie giuridica non prospettata in causa dalla parte interessata.
- Le doglianze sulla ricostruzione del fatto storico e sulla valutazione delle prove restano assorbite quando la decisione di merito venga cassata per un errore di qualificazione giuridica e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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