Cassazione Penale, Sentenza n. 14412/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda il diniego della liberazione anticipata per più semestri anteriori (periodi dal 1999 fino al 07/04/2019), nonché la conferma invece della concessione per il periodo dal 25/12/2021 al 08/01/2024. Il motivo del diniego è la commissione di nuovi reati all'indomani di ciascun periodo di presofferto: si è ritenuta la coincidenza temporale tra scarcerazione e successiva perpetrazione di reati (ultima condanna annotata il 04/12/2020 per fatti commessi dall'ottobre 2016 all'aprile 2017, inerenti alla detenzione a fini di spaccio). La decisione valorizza il dato oggettivo della ricaduta nel reato come indice di mancata adesione all'opera rieducativa e ritiene che condotte successive, se particolarmente gravi e sintomatiche, possano riverberarsi negativamente anche su semestri anteriori
La decisione
La Corte ha ritenuto la decisione impugnata puntuale ed esaustiva nel motivare l'incidenza delle condotte successive sui periodi di valutazione antecedenti. Ha dunque confermato l'esito: è stata mantenuta la concessione della liberazione anticipata per il periodo 25/12/2021-08/01/2024 e confermato il rigetto delle domande relative ai semestri antecedenti (dal 1999 al 07/04/2019), ritenendo legittima la valutazione negativa derivante dalle recidive temporaneamente collegate alla scarcerazione
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi
Rileva che il reato successivo commesso in stato di libertà è elemento rivelatore della mancata adesione all'opera rieducativa
Cass. Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci
Conferma il principio che la recidiva o comportamento criminogeno successivo può influire sulla valutazione dell'iter rieducativo
Cass. Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sull'incidenza di fatti successivi nella valutazione della rieducazione
Cass. Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi
Stabilisce che la valutazione frazionata per semestri non esclude l'effetto retrospettivo di un fatto negativo purché sia particolarmente grave e sintomatico
Cass. Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, De Costanzo
Conferma il medesimo orientamento giurisprudenziale sulla rilevanza di condotte successive
Cass. Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone
Ribadisce i criteri di gravità e significatività necessari per incidere su semestri antecedenti
Cass. Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet
Ulteriore conferma che la condotta successiva può retroagire sulla valutazione dei periodi precedenti se sintomatica della mancata rieducazione
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma non è formalisticamente isolata: un fatto negativo successivo può riverberarsi retrospettivamente su semestri antecedenti solo se è particolarmente grave e sintomatico, tant'è che possa far ritenere l'assenza di adesione all'opera rieducativa anche nei periodi precedenti
- La mera deduzione ipotetica o aspecifica del difensore (ad es. che valutazioni distinte per semestre avrebbero portato alla concessione) non è sufficiente: serve contestazione specifica del nesso temporale e della gravità della condotta, o elementi concreti a favore della risocializzazione
- Il nesso di temporalità tra scarcerazione e commissione di nuovi reati costituisce un elemento probatorio rilevante: ripetute ricadute in reato successive a scarcerazioni rafforzano la valutazione negativa sull'adesione al percorso rieducativo
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva efficace dovrebbe documentare atti concreti di rieducazione e reinserimento, contestare la sussistenza del nesso causale tra scarcerazione e recidiva e dimostrare che le condotte successive non sono indicative di un modello di illegalità permanente
- La motivazione del giudice deve essere logica e puntuale: la giurisprudenza accetta la retroazione di fatti successivi su periodi anteriori solo se la motivazione spiega chiaramente il collegamento e la rilevanza sintomatica della condotta
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