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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14412/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda il diniego della liberazione anticipata per più semestri anteriori (periodi dal 1999 fino al 07/04/2019), nonché la conferma invece della concessione per il periodo dal 25/12/2021 al 08/01/2024. Il motivo del diniego è la commissione di nuovi reati all'indomani di ciascun periodo di presofferto: si è ritenuta la coincidenza temporale tra scarcerazione e successiva perpetrazione di reati (ultima condanna annotata il 04/12/2020 per fatti commessi dall'ottobre 2016 all'aprile 2017, inerenti alla detenzione a fini di spaccio). La decisione valorizza il dato oggettivo della ricaduta nel reato come indice di mancata adesione all'opera rieducativa e ritiene che condotte successive, se particolarmente gravi e sintomatiche, possano riverberarsi negativamente anche su semestri anteriori

La decisione

La Corte ha ritenuto la decisione impugnata puntuale ed esaustiva nel motivare l'incidenza delle condotte successive sui periodi di valutazione antecedenti. Ha dunque confermato l'esito: è stata mantenuta la concessione della liberazione anticipata per il periodo 25/12/2021-08/01/2024 e confermato il rigetto delle domande relative ai semestri antecedenti (dal 1999 al 07/04/2019), ritenendo legittima la valutazione negativa derivante dalle recidive temporaneamente collegate alla scarcerazione

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi

    Rileva che il reato successivo commesso in stato di libertà è elemento rivelatore della mancata adesione all'opera rieducativa

  • Cass. Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci

    Conferma il principio che la recidiva o comportamento criminogeno successivo può influire sulla valutazione dell'iter rieducativo

  • Cass. Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sull'incidenza di fatti successivi nella valutazione della rieducazione

  • Cass. Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi

    Stabilisce che la valutazione frazionata per semestri non esclude l'effetto retrospettivo di un fatto negativo purché sia particolarmente grave e sintomatico

  • Cass. Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, De Costanzo

    Conferma il medesimo orientamento giurisprudenziale sulla rilevanza di condotte successive

  • Cass. Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone

    Ribadisce i criteri di gravità e significatività necessari per incidere su semestri antecedenti

  • Cass. Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet

    Ulteriore conferma che la condotta successiva può retroagire sulla valutazione dei periodi precedenti se sintomatica della mancata rieducazione

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma non è formalisticamente isolata: un fatto negativo successivo può riverberarsi retrospettivamente su semestri antecedenti solo se è particolarmente grave e sintomatico, tant'è che possa far ritenere l'assenza di adesione all'opera rieducativa anche nei periodi precedenti
  • La mera deduzione ipotetica o aspecifica del difensore (ad es. che valutazioni distinte per semestre avrebbero portato alla concessione) non è sufficiente: serve contestazione specifica del nesso temporale e della gravità della condotta, o elementi concreti a favore della risocializzazione
  • Il nesso di temporalità tra scarcerazione e commissione di nuovi reati costituisce un elemento probatorio rilevante: ripetute ricadute in reato successive a scarcerazioni rafforzano la valutazione negativa sull'adesione al percorso rieducativo
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva efficace dovrebbe documentare atti concreti di rieducazione e reinserimento, contestare la sussistenza del nesso causale tra scarcerazione e recidiva e dimostrare che le condotte successive non sono indicative di un modello di illegalità permanente
  • La motivazione del giudice deve essere logica e puntuale: la giurisprudenza accetta la retroazione di fatti successivi su periodi anteriori solo se la motivazione spiega chiaramente il collegamento e la rilevanza sintomatica della condotta

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