Cassazione Civile, Ordinanza n. 34871/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha deciso nel merito il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per la trattazione in camera di consiglio, poiché la questione di diritto presentava particolare rilevanza e richiedeva la discussione in pubblica udienza. Ha quindi rimesso la causa in pubblica udienza e l'ha rinviata a nuovo ruolo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado. Il giudizio traeva origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione e recuperato maggiori imposte, contestando da un lato l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dall'esercizio della professione di commercialista e, dall'altro, l'indebita deduzione di un costo. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma il testo disponibile non ne specifica il contenuto. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Massime di principio
- Quando la questione di diritto oggetto del ricorso presenta particolare rilevanza, la Corte può ritenere non adeguata la trattazione in camera di consiglio e disporre la rimessione della causa alla pubblica udienza.
- Il provvedimento che rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo non definisce il merito della controversia e non consente di individuare un accoglimento o un rigetto del ricorso.
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