Cassazione Penale, Sentenza n. 17032/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari -> sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio per 6 mesi) deducendo: travisamento delle intercettazioni (in particolare conversazioni del 5/3/2020 e del 19/6/2020), decontestualizzazione di espressioni ritenute innocue, inesistenza di collegamenti utili a dimostrare un rapporto di potere o competenze dell'indagato in relazione ai mandati di pagamento, mancata prova di un patto corruttivo, assenza di un interesse privato indebito e della prova di un atto contrario ai doveri d'ufficio; in subordine chiedeva la riclassificazione dei fatti sotto il profilo dell'art. 318 c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valorizzato le intercettazioni (che, se regolarmente autorizzate, hanno pieno valore probatorio e non richiedono la corroborazione di cui all'art. 192 c.p.p.). La valutazione sul contenuto e sul significato delle conversazioni è questione di merito sottratta al sindacato di legittimità salvo il caso di travisamento della prova, non dimostrato dalla difesa. La gravità indiziaria è stata ritenuta sorretta da una serie coordinata di conversazioni (indicate nel provvedimento: 11/6/2020; 12/6/2020; 17/6/2020; 18/6/2020; 1/7/2020 e ulteriori captazioni) e dagli accertamenti di polizia giudiziaria. La Corte ha altresì osservato che, anche ipotizzando diversa qualificazione giuridica (art. 318 c.p.), il ricorrente non avrebbe conseguito un vantaggio utile ai fini della revoca della misura cautelare poiché sussisteva la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; è stata inoltre richiamata la presenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa come elemento rafforzativo. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte richiama che le dichiarazioni autoconsistenti e le dichiarazioni eteroincise rilevate tramite intercettazioni regolarmente autorizzate non necessitano della corroborazione di cui al comma terzo dell'art. 192 quando sono valutate come prove; la verifica del loro significato è rimessa al giudice di merito
art. 318 cod. pen.
Il ricorrente chiedeva la riclassificazione del fatto sotto il profilo di abuso d'ufficio (o più correttamente dell'art. 318 relativo a male esercizio di funzioni pubbliche), ma la Corte ha ritenuto che anche una diversa qualificazione non avrebbe eliminato la gravità indiziaria e l'adeguatezza della misura cautelare adottata in sede di riesame
norma sull'aggravante di agevolazione mafiosa
La presenza dell'aggravante collegata all'agevolazione di tipo mafioso è richiamata nel provvedimento come fattore che rafforza la valutazione delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria
Massime di principio
- Le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno pieno valore probatorio e, se autosufficienti, non richiedono necessariamente ulteriori elementi di corroborazione; la loro valutazione è però questione di merito.
- In Cassazione è difficile ottenere successo contestando la valutazione probatoria delle conversazioni captate: occorre provare un travisamento decisivo e incontestabile del contenuto delle intercettazioni.
- La decontestualizzazione o diversa lettura di singole espressioni nelle intercettazioni dev'essere dimostrata con argomentazioni precise per incidere sulla valutazione collegiale dei fatti.
- La mancanza di un ruolo formale o di specifiche competenze dell'indagato non esclude che la sua condotta, se ritenuta contributiva e funzionale al risultato illecito, possa integrare indizi gravi a fini cautelari.
- Anche la richiesta di riclassificazione giuridica (es. passare da corruzione a diverso reato) può essere priva di utilità praticabile se la gravità indiziaria e le esigenze cautelari permangono; bisogna dimostrare che la diversa qualificazione avrebbe inciso concretamente sulle esigenze cautelari.
- Quando è contestata un'interferenza amministrativa/accelerazione di atti, la distinzione tra legittima attività di sollecito e atto contrario al dovere d'ufficio si valuta in base al contesto probatorio complessivo e alla sussistenza di una contropartita o di un patto corruttivo.
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