Cassazione Penale, Ordinanza n. 26849/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino che aveva rigettato la richiesta di applicare il vincolo della continuazione tra reati già giudicati con tre sentenze irrevocabili. Le sentenze riguardavano: reati in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, un precedente reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e, da ultimo, delitti in materia di armi e ricettazione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 81 e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse escluso erroneamente la continuazione tra i fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto una valutazione approfondita dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive, giungendo con argomentazioni logiche alla conclusione che le condotte, pur simili, erano state poste in essere in un arco temporale ampio e non erano tra loro riconducibili a un medesimo disegno criminoso. La censura difensiva mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È stato invocato come parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È stato invocato come parametro del dedotto vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione al vincolo della continuazione e al medesimo disegno criminoso.
art. 671 c.p.p.
Norma posta a fondamento della richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, fonda la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle argomentazioni fattuali poste a base del diniego della continuazione, quando il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo logico e approfondito sui singoli fatti, sulla loro genesi e sulle modalità di commissione.
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede la verificata riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente la mera analogia tra le condotte né la generica allegazione di una comune situazione di disagio economico.
- La diversità del contesto temporale e la mancanza di un concreto collegamento tra i fatti possono legittimare il diniego del vincolo continuativo, se il giudice dell'esecuzione dà conto in modo adeguato degli elementi di fatto valorizzati.
- La critica che si risolve nella richiesta di sostituire la propria lettura dei fatti a quella già compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando non evidenzi un effettivo vizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →