Sentenza n. 1435/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno n. 434/2025, relativa al riconoscimento della carta docente o delle somme corrispondenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 434/2025 del Tribunale del Lavoro di Salerno, passata in giudicato. Nelle more del giudizio ha dichiarato che l'amministrazione aveva riconosciuto il bene della vita e che, pertanto, era cessata la materia del contendere, ovvero era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso. Non ha tuttavia prodotto elementi di prova idonei a dimostrare che il pagamento delle somme o l'attribuzione della carta docente fossero effettivamente intervenuti per l'intero importo richiesto in ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la prova della piena soddisfazione della pretesa azionata, richiesta dall'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Dalla dichiarazione della ricorrente ha però desunto la volontà implicita di non proseguire il giudizio e la sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento amministrativo era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. La somma è stata liquidata in euro 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede che sia provata la piena soddisfazione della pretesa azionata; in mancanza di tale prova, non può essere pronunciata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base della sola deduzione della parte circa l'intervenuto soddisfacimento della pretesa: occorre una prova idonea dell'integrale attribuzione del bene della vita o del pagamento dell'importo richiesto.
- Quando la parte ricorrente manifesta, anche implicitamente, la volontà di non proseguire il giudizio e dichiara il venir meno dell'interesse, ma non dimostra la piena soddisfazione della pretesa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non per cessazione della materia del contendere.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.
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