Ordinanza n. 1180/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento autorizzativo unico SUAP n. 37/2024 con effetti edilizi ai sensi del DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di La Loggia a favore della Rialto S.p.A. in data 13.8.2025, avente ad oggetto “…la realizzazione di nuova stazione di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico nel Comune di La Loggia, Via Ronchi snc su terreni distinti al NCT fg. 4, mapp. N. 542,423,539,424,540,541, 422 secondo la composizione petrolifera indicata negli elaborati approvati per la cd. “fase 1” …”; - del provvedimento autorizzativo unico SUAP n. 37-bis/2024 rilasciato dal Comune di La Loggia a favore della Rialto S.p.A. in data 13.8.2025, avente ad oggetto “…la realizzazione di nuova stazione di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico nel Comune di La Loggia, Via Ronchi snc su terreni distinti al NCT fg. 4, mapp. N. 542,423,539,424,540,541, 422 secondo la composizione petrolifera indicata negli elaborati approvati per la cd. “fase 2” …”; - del provvedimento autorizzativo unico n. 36/2024 autorizzazione petrolifera rilasciata dal Comune di La Loggia a favore della Rialto S.p.A. in data 20.8.2025 avente ad oggetto la “… realizzazione ed attivazione di nuovo impianto per l'erogazione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico nel Comune di La Loggia, Via Ronchi snc su terreni distinti al NCT fg. 54, mapp. N. 542,423,539,424,540,541,422, di proprietà esclusiva, secondo la composizione petrolifera finale comprensiva del prodotto metano, consentendo la possibilità di realizzare ed attivare l'apertura alle vendite della stazione di servizio in 2 fasi temporali, ossia: Fase 1 - come meglio indicato nel permesso di costruire n. 37/2024, senza il prodotto metano, e Fase II: come da Permesso di Costruire n. 37BIS/2024 comprensiva del prodotto metano, con obbligo nei tempi previsti dal DPR 380/2001 di ultimare tutte le opere (fase 1 e fase 2) ed attivare l'apertura alla vendita di tutti i prodotti autorizzati compreso il metano entro e non oltre i 3 anni dalla data di inizio lavori di cui al permesso di costruire n. 37/2024, salvo proroghe ai sensi di legge in materia edilizia ….”; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti autorizzativi unici SUAP e autorizzazione petrolifera per la realizzazione e l'attivazione di una nuova stazione di distribuzione carburanti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di La Loggia ha autorizzato una società controinteressata a realizzare e attivare una nuova stazione di distribuzione carburanti, articolata in due fasi e comprensiva, nella fase finale, dell'erogazione di metano. Nel corso dell'udienza pubblica la controinteressata ha eccepito per la prima volta l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere della società ricorrente e dell'interveniente ad adiuvandum, sostenendo che non fosse stato adeguatamente provato il possesso di un idoneo titolo autorizzatorio all'esercizio degli impianti di distribuzione che si assumono lesi dai provvedimenti impugnati. Poiché l'eccezione è stata sollevata oralmente e tardivamente, senza che si fosse instaurato su di essa un adeguato contraddittorio scritto, il giudice ha ritenuto necessario consentire alle parti di depositare memorie circostanziate sul solo profilo della legittimazione a ricorrere.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso l'eccezione di inammissibilità. Rilevato che la questione relativa alla legittimazione della ricorrente e dell'interveniente richiede un approfondimento e che su di essa non si è svolto un sufficiente contraddittorio scritto, il Collegio ha applicato l'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando a tutte le parti il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie circostanziate limitate a tale questione. Sono state espressamente riservate ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio o comunque non adeguatamente discussa, deve assicurare il contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie sulla specifica questione.
Massime di principio
- Quando un'eccezione processuale potenzialmente decisiva viene sollevata per la prima volta in udienza e non è stata oggetto di adeguato contraddittorio scritto, il giudice amministrativo deve consentire alle parti di interloquire specificamente prima di decidere.
- La verifica della legittimazione e dell'interesse a ricorrere può richiedere l'approfondimento documentale e argomentativo del titolo amministrativo posto a fondamento della posizione sostanziale dedotta in giudizio.
- L'assegnazione di un termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. su una questione processuale non definisce il giudizio e lascia impregiudicate le successive decisioni in rito, nel merito e sulle spese.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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