Cassazione Penale, Sentenza n. 45599/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il capo di truffa B) estinto per prescrizione e aveva confermato le statuizioni civili. Vettor contestava la errata applicazione dell'art. 640, comma 2, c.p. e la carenza di motivazione circa l'individuazione dell'atto di disposizione patrimoniale, sostenendo che l'attestazione del Comune fosse un atto pubblicistico e che il trasferimento fosse stato attuato da un terzo (la concessionaria). Cucinotta chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto e censurava la motivazione della Corte territoriale, rilevando difetto di artifici e raggiri, assenza di danno patrimoniale per l'ente e assenza del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Vettor e dichiarato inammissibile quello di Cucinotta. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva accertato l'esistenza di artifici e raggiri consistiti nella simulata separazione e nella sequenza negoziale finalizzata ad ottenere vantaggi nella stipula del contratto. Ha inoltre confermato che l'atto di disposizione eziologicamente connesso al profitto illecito è stato il contratto di compravendita stipulato da CIPEA Holding SPA, indotta in errore dalle mendaci attestazioni, configurando il danno patrimoniale per il Comune (mancato versamento degli oneri di costruzione, lucro cessante). La Corte ha rilevato la correttezza della valutazione del dolo sulla base delle circostanze e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso di Cucinotta condannandolo al pagamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende e alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa), comma 2
La Corte conferma che per la configurazione della truffa è necessario l'artificio o il raggiro e il conseguente danno patrimoniale; l'atto di disposizione patrimoniale può essere posto in essere anche da un terzo soggetto se esiste nesso di causalità tra l'induzione in errore e il danno subito dal soggetto passivo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'impugnazione in cassazione richiamati come vincolo di prospetto dei motivi
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento critico all'uso del criterio dell'evidenza in sede di appello; Corte ricorda l'obbligo di valutazione del compendio probatorio
art. 2, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di autosufficienza della giurisdizione penale che legittima il giudice penale a decidere su questioni rilevanti per la decisione anche se attengono a atti formali civilistici omologati
art. 3 cod. proc. pen.
Richiamata la facoltà di sospendere per questioni incidentali, ma la Corte ritiene la questione palese e infondata per tabulas
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese per il ricorso rigettato
Sentenza Corte Cost. n. 182 del 2021
Il giudice d'appello, intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, deve comunque valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili e, ove necessario,la sussistenza dei presupposti per un'eventuale assoluzione nel merito
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009
Principio che il proscioglimento per insufficienza probatoria non prevale automaticamente sulla dichiarazione di causa estintiva; il giudice di appello deve comunque esaminare il compendio probatorio
Sez. U., Sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano
Conferma dell'obbligo del giudice d'appello di valutare il compendio probatorio anche se il reato è estinto per prescrizione, specie in presenza di parte civile
Giurisprudenza in tema di truffa e nesso causale (Maresca, Saracino, Minci, Fidanzia, Giunchiglia, Presicce)
Varie pronunce (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013; Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008; Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020; Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012)
Orientamenti secondo cui non è necessaria l'identità soggettiva tra chi è indotto in errore e chi subisce il danno: è sufficiente il nesso causal-probatorio tra induzione, profitto e danno; il dolo può essere desunto dalle concrete modalità esecutive
Massime di principio
- La configurazione della truffa può prescindere dall'identità tra l'indotto in errore e il soggetto che subisce il danno: è sufficiente il nesso causale tra l'inganno, l'atto di disposizione effettuato da un terzo e il pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima
- Un atto amministrativo o un'attestazione pubblicistica può costituire elemento dell'artificio o del raggiro se inserita in una sequenza negoziale artificiosa finalizzata a ottenere un profitto ingiusto
- Anche se il reato è estinto per prescrizione in appello, il giudice è tenuto a valutare il compendio probatorio quando è presente una parte civile, e se del caso a pronunciarsi sulla sussistenza degli elementi del reato ai fini civili
- Il dolo generico può essere desunto dalle modalità esecutive e dalle circostanze concrete dell'azione; non è necessario che il reo abbia comunicato direttamente il danno al danneggiato quando la struttura fraudolenta mostra la consapevolezza del risultato
- Un accordo formale (es. separazione omologata) non impedisce al giudice penale di valutare la sua genuinità e la sua funzione nella dinamica criminosa, nel rispetto del principio di autosufficienza della giurisdizione penale
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente viziati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie e condanne al pagamento delle spese della parte vittima
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