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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22122/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 22/04/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta che li ha condannati, dopo parziale riforma della sentenza di primo grado, a nove mesi di reclusione e euro 300 di multa per lesioni aggravate dall'uso di un'arma e furto delle chiavi dell'autovettura di Mario Di Raimondo. I motivi di ricorso erano: 1) contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione al coinvolgimento di Alessandro Mancuso (svalutazione degli alibi forniti da fidanzata, madre e dal fratello); 2) vizio di motivazione/travisamento circa il furto delle chiavi (contraddizione tra la querela e le dichiarazioni in dibattimento e la valutazione della Corte distrettuale che ritiene le chiavi sottratte durante la colluttazione); 3) mancata assunzione di prova decisiva per omissione dell'audizione del teste Mar. Valenti; inoltre in udienza è stata invocata la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni: il primo motivo è aspecifico e meramente ricostruttivo dei fatti, quindi inammissibile perché la Cassazione non può rivalutare le prove né sostituirsi al giudice del merito; il secondo motivo (presunto travisamento sulle chiavi) è inammissibile per violazione del principio della "doppia conforme", essendo la censura nuova in cassazione e non proposta in appello; il terzo motivo è generico circa la decisività della prova (teste Valenti) e dunque non risponde ai requisiti dell'art. 606 c.p.p.; la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis è inedita e non può essere accolta. Conseguenze pratiche: ricorsi respinti, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (oltre alle ulteriori sanzioni accessorie previste).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 3; comma 1, lett. d) e lett. e)

    Fissati i limiti di censura in Cassazione: il travisamento della prova e l'omessa valutazione di prova decisiva non possono essere invocati per la prima volta in cassazione (doppia conforme) e le prove devono essere indicate con specificità tale da dimostrarne la presumibile incidenza sulla decisione per essere ammesse ai sensi delle lettere indicate.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma prevista per il proscioglimento in presenza di particolare tenuità del fatto; nella fattispecie la richiesta era inedita e quindi non esaminabile perché non proposta nelle fasi precedenti del processo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata in connessione con la modifica dell'art. 616 c.p.p.; utilizzata per giustificare la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Principio giurisprudenziale sul divieto di rivalutazione del fatto in Cassazione

    La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che impedisce alla Cassazione di riesaminare o rivalutare gli elementi di fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; i ricorrenti non possono chiedere una "rilettura" diversa delle prove.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare ex novo le prove o per sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Se si denuncia un travisamento della prova (informazione inesistente o omessa valutazione di prova decisiva), tale censura deve essere già stata proposta e valorizzata in appello; altrimenti, per il principio della "doppia conforme", non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
  • Le richieste relative a proscioglimenti per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) o altre misure favorevoli devono essere formulate nelle fasi processuali precedenti; in Cassazione non si esaminano eccezioni del tutto inedite.
  • La mancata ammissione di una prova può essere valutata in Cassazione solo se il ricorrente dimostra con precisione che la prova era decisiva e che la sua acquisizione avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia (obbligo di specificità sul carattere decisivo).
  • Presentare ricorsi generici o meramente riformulativi della difesa di merito espone al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende; è necessario che i motivi siano specifici, collegati alla motivazione impugnata e conformi ai limiti di devoluzione.

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