Cassazione Penale, Sentenza n. 22122/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 22/04/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta che li ha condannati, dopo parziale riforma della sentenza di primo grado, a nove mesi di reclusione e euro 300 di multa per lesioni aggravate dall'uso di un'arma e furto delle chiavi dell'autovettura di Mario Di Raimondo. I motivi di ricorso erano: 1) contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione al coinvolgimento di Alessandro Mancuso (svalutazione degli alibi forniti da fidanzata, madre e dal fratello); 2) vizio di motivazione/travisamento circa il furto delle chiavi (contraddizione tra la querela e le dichiarazioni in dibattimento e la valutazione della Corte distrettuale che ritiene le chiavi sottratte durante la colluttazione); 3) mancata assunzione di prova decisiva per omissione dell'audizione del teste Mar. Valenti; inoltre in udienza è stata invocata la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni: il primo motivo è aspecifico e meramente ricostruttivo dei fatti, quindi inammissibile perché la Cassazione non può rivalutare le prove né sostituirsi al giudice del merito; il secondo motivo (presunto travisamento sulle chiavi) è inammissibile per violazione del principio della "doppia conforme", essendo la censura nuova in cassazione e non proposta in appello; il terzo motivo è generico circa la decisività della prova (teste Valenti) e dunque non risponde ai requisiti dell'art. 606 c.p.p.; la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis è inedita e non può essere accolta. Conseguenze pratiche: ricorsi respinti, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (oltre alle ulteriori sanzioni accessorie previste).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 3; comma 1, lett. d) e lett. e)
Fissati i limiti di censura in Cassazione: il travisamento della prova e l'omessa valutazione di prova decisiva non possono essere invocati per la prima volta in cassazione (doppia conforme) e le prove devono essere indicate con specificità tale da dimostrarne la presumibile incidenza sulla decisione per essere ammesse ai sensi delle lettere indicate.
art. 131-bis cod. pen.
Norma prevista per il proscioglimento in presenza di particolare tenuità del fatto; nella fattispecie la richiesta era inedita e quindi non esaminabile perché non proposta nelle fasi precedenti del processo.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione sulla condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata in connessione con la modifica dell'art. 616 c.p.p.; utilizzata per giustificare la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Principio giurisprudenziale sul divieto di rivalutazione del fatto in Cassazione
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che impedisce alla Cassazione di riesaminare o rivalutare gli elementi di fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; i ricorrenti non possono chiedere una "rilettura" diversa delle prove.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare ex novo le prove o per sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Se si denuncia un travisamento della prova (informazione inesistente o omessa valutazione di prova decisiva), tale censura deve essere già stata proposta e valorizzata in appello; altrimenti, per il principio della "doppia conforme", non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
- Le richieste relative a proscioglimenti per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) o altre misure favorevoli devono essere formulate nelle fasi processuali precedenti; in Cassazione non si esaminano eccezioni del tutto inedite.
- La mancata ammissione di una prova può essere valutata in Cassazione solo se il ricorrente dimostra con precisione che la prova era decisiva e che la sua acquisizione avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia (obbligo di specificità sul carattere decisivo).
- Presentare ricorsi generici o meramente riformulativi della difesa di merito espone al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende; è necessario che i motivi siano specifici, collegati alla motivazione impugnata e conformi ai limiti di devoluzione.
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