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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13304/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il destinatario di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ha impugnato le cartelle presupposte, riferite a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada iscritte a ruolo da Roma Capitale e da altro ente locale. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo per alcune cartelle, con declaratoria di prescrizione di alcuni crediti; il Tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto per le altre cartelle relative a crediti di Roma Capitale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, violazione delle norme sul rito dell'opposizione recuperatoria e dell'opposizione esecutiva, nonché dell'onere della prova, sostenendo: che l'opposizione avverso le sanzioni andava valutata tenendo conto della data di notificazione dell'atto di citazione e della sospensione feriale, non del deposito; che la contestazione della mancata notifica delle cartelle non poteva essere trattata come opposizione agli atti esecutivi tardiva tale da precludere anche l'esame della prescrizione; che, comunque, la prova della regolare notifica delle cartelle, quale atto interruttivo, incombeva sull'agente della riscossione; e che la tardiva costituzione dell'ente in primo grado avrebbe reso inutilizzabile la documentazione prodotta, oltre a contestare la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto corrette, in astratto, le qualificazioni delle opposizioni operate dal Tribunale, ma ha cassato la sentenza perché il giudice di merito aveva erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione recuperatoria senza considerare che, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011 introdotti con citazione anziché con ricorso, rileva la tempestiva notificazione dell'atto introduttivo e non il deposito. Inoltre ha affermato che la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sana la mancata notifica della cartella né impedisce di eccepire la prescrizione del credito ex art. 615 c.p.c.; per quest'ultima eccezione il tribunale avrebbe dovuto verificare in concreto la prova della regolare notifica delle cartelle come atti interruttivi, senza presumere la loro esistenza dalla mancata impugnazione tempestiva degli atti successivi. Restano assorbite le altre censure, compresa quella sulla tardiva costituzione dell'agente della riscossione e quella sulle spese. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 320 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina processuale applicata dal giudice di merito, ma la Corte lo tratta solo incidentalmente nell'ambito delle censure processuali

  • art. 615 c.p.c.

    l'eccezione di prescrizione del credito è qualificata come opposizione all'esecuzione, proponibile senza limiti temporali fino alle preclusioni previste dalla fase esecutiva

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione per vizi formali degli atti esecutivi deve essere proposta nei termini propri; la sua tardività preclude solo la declaratoria del vizio degli atti successivi, non vale come sanatoria piena della notifica della cartella

  • art. 2697 c.c.

    il creditore/agente della riscossione deve provare la regolare notifica delle cartelle quando esse siano dedotte come atti interruttivi della prescrizione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge richiamata quale parametro dei motivi di ricorso

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per omessa valutazione di circostanza decisiva, ma la Corte assorbe la censura nei limiti della decisione

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    nei procedimenti soggetti a tale rito, se la domanda è proposta con citazione anziché con ricorso, assume rilievo la tempestiva notificazione dell'atto introduttivo

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    il mutamento del rito opera solo per il futuro e non con effetti retroattivi pregiudizievoli sull'atto introduttivo

  • artt. 13 e 14 l. n. 689 del 1981

    richiamati dal ricorrente nella contestazione dell'opposizione recuperatoria avverso sanzioni amministrative

  • art. 22 l. n. 689 del 1981

    evocato nel corpo della motivazione in relazione all'opposizione recuperatoria a sanzioni amministrative

  • art. 375 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 91 c.p.c.

    il relativo motivo sulle spese è stato assorbito dalla cassazione con rinvio

  • art. 92 c.p.c.

    il relativo motivo sulle spese è stato assorbito dalla cassazione con rinvio

  • art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in motivazione quale norma che collega l'intimazione di pagamento all'omessa o irregolare notifica della cartella presupposta

  • art. 2048 c.p.c.

Massime di principio

  • Nei procedimenti soggetti al d.lgs. n. 150 del 2011, quando la legge prescrive il ricorso ma la parte introduce il giudizio con citazione, la tempestività va verificata con riguardo alla notificazione dell'atto introduttivo, non alla data di iscrizione a ruolo o di deposito, e la sanatoria opera indipendentemente dall'ordinanza di mutamento del rito.
  • L'omessa o tardiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. preclude la dichiarazione del vizio formale degli atti successivi della riscossione, ma non equivale alla regolare notificazione della cartella presupposta e non sana quel vizio ad altri fini.
  • L'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo integra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e può essere proposta senza i termini di decadenza propri dell'opposizione agli atti esecutivi, nei limiti della fase esecutiva in corso.
  • Quando il debitore contesta la prescrizione, il creditore o l'agente della riscossione deve provare la regolare notificazione delle cartelle o degli atti interruttivi, non potendo il giudice presumere tale prova dalla tardiva contestazione dei vizi formali degli atti successivi.
  • La conoscenza dell'atto successivo della procedura può, al più, incidere ex nunc sulla rilevanza del vizio dell'atto precedente, ma non trasforma retroattivamente un atto non notificato in un atto regolarmente notificato né sposta l'onere probatorio sulla parte debitrice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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