Cassazione Penale, Ordinanza n. 21580/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando l'assenza di vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. Dal frammento leggibile risulta inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della disciplina sui ricorsi infondati/inammissibili. Non emergono dal testo i fatti storici né il reato originariamente contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo disponibile emerge che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma del 27/06/2025. Il ricorso viene descritto come fondato su un motivo generico, non meglio specificato, e la Corte rileva che la motivazione della decisione impugnata è immune da vizi logici o giuridici e che il giudice di merito ha adeguatamente argomentato sia in punto di circostanze attenuanti generiche sia, verosimilmente, sugli altri profili devoluti. Il testo, per come è leggibile, lascia intendere che il ricorso sia stato ritenuto infondato e che ne consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La Corte richiama il corretto esame delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito sul punto.
art. 616 c.p.p.
Dal testo emerge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio per cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; il frammento però è parziale e non consente ulteriori precisazioni.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso che si limiti a deduzioni generiche, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità.
- La motivazione del giudice di merito sulle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando risulti logicamente coerente e giuridicamente corretta, essendo sufficiente che il giudice abbia dato conto degli elementi valutati.
- La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende segue, nei casi previsti, l'esito sfavorevole del ricorso secondo la disciplina processuale e i principi affermati dalla Corte costituzionale.
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