Sentenza n. 2077/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto di reiezione della cittadinanza italiana del 27.07.2022 n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 27 luglio 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione e l'errata applicazione della disciplina sulla cittadinanza, eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, violazione degli artt. 3, 10, 10-bis, 21-bis e 21-octies della legge n. 241/1990 in relazione all'art. 97 Cost., contraddittorietà della motivazione, cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa e manifesta ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe attribuito alla condanna penale un effetto automaticamente preclusivo, senza valutare la condotta complessiva di vita, la permanenza in Italia, i legami familiari e l'attività lavorativa. Ha inoltre lamentato che il Ministero non avesse considerato il provvedimento di riabilitazione relativo alla condanna, comunicato nello stesso giorno dell'adozione del diniego. La condanna riguardava il reato di furto in abitazione, mentre il ricorrente, nella domanda di cittadinanza, aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo profilo, ha escluso che il diniego fosse fondato su un automatismo derivante dalla sola condanna penale: il Ministero aveva formulato un giudizio complessivo di inaffidabilità e di mancata integrazione, valorizzando la sussistenza della condanna, la natura e gravità del reato e, soprattutto, l'omessa dichiarazione della condanna nell'istanza di cittadinanza. Quanto al secondo profilo, il giudice ha rilevato che la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua emanazione; pertanto, il Ministero non era tenuto a considerare la riabilitazione conosciuta successivamente all'adozione del diniego. In ogni caso, la riabilitazione non impedisce all'Amministrazione di valutare in sede amministrativa i fatti oggetto della condanna ai fini della concessione della cittadinanza. Il TAR ha inoltre ritenuto dirimente l'omessa autocertificazione della condanna, affermando che una dichiarazione non veritiera può giustificare il rigetto della domanda anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. L'omissione è stata ritenuta altresì sintomatica della mancata compiuta integrazione e della non piena adesione ai principi che regolano i rapporti con l'Amministrazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza per residenza implica una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, non limitata all'accertamento formale dei requisiti, ma estesa all'affidabilità e all'integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La dichiarazione non veritiera resa nell'istanza può giustificare il rigetto della domanda anche a prescindere dalla configurabilità di un autonomo reato di falso.
art. 624-bis c.p.
La condanna per furto in abitazione costituisce uno degli elementi valutabili dall'Amministrazione nel giudizio discrezionale sulla concessione della cittadinanza.
artt. 3, 10, 10-bis, 21-bis e 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente, ma il giudice ha escluso, in concreto, i dedotti vizi di motivazione, istruttoria e procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza italiana, la presenza di una condanna penale non determina necessariamente un automatismo preclusivo: l'Amministrazione può fondare il diniego su una valutazione complessiva che consideri la condanna, la natura e gravità del reato e ulteriori elementi sintomatici dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
- L'omessa o non veritiera dichiarazione di una condanna penale nell'istanza di cittadinanza può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, anche indipendentemente dall'accertamento di un autonomo reato di falso.
- L'omessa dichiarazione di una condanna penale può essere valutata discrezionalmente come indice di non compiuta integrazione nella comunità nazionale e di insufficiente adesione ai principi che regolano i rapporti con la pubblica amministrazione.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto alla situazione di fatto esistente al momento della sua emanazione; una circostanza conosciuta dall'Amministrazione solo successivamente, come la riabilitazione penale, non incide sulla legittimità originaria del diniego.
- La riabilitazione penale, pur attestando il completo ravvedimento del condannato, non vincola l'Amministrazione alla concessione della cittadinanza e non impedisce la valutazione amministrativa dei fatti storici oggetto della condanna.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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