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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41284/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione e sul diniego delle attenuanti generiche resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione in relazione a un'autovettura provento di furto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere integrato il dolo di ricettazione; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte di merito aveva valorizzato le plurime condanne dell'imputato per reati contro il patrimonio, reputandole sintomatiche di proclività a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il possesso di un bene provento di delitto, in assenza di una attendibile giustificazione, può integrare il dolo della ricettazione, anche nella forma eventuale, perché indice di volontà di occultamento e di possibile acquisto in mala fede.

  • art. 62 bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi decisivi, come precedenti specifici o plurime condanne, idonei a escludere la meritevolezza del beneficio.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della valutazione del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può richiamare gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la disponibilità non giustificata di un bene di provenienza delittuosa consente di inferire il dolo, anche eventuale, quando la situazione complessiva sia coerente con un acquisto in mala fede o con condotte di occultamento.
  • L'assenza di segni di effrazione sul bene non esclude di per sé la ricettazione se il contesto fattuale indica che il bene era stato sottratto in condizioni compatibili con l'impossessamento illecito.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di appello è destinato all'inammissibilità se non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo a precedenti penali e alla negativa personalità desumibile dal curriculum criminale, senza necessità di una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se mancante, apparente o manifestamente illogica, non quando sia basata su elementi ritenuti dal giudice di merito decisivi.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventualeOnere della prova

Testo integrale

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