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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-622/20

Order of the Court (Ninth Chamber) of 15 April 2021. — Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre and Center for Independent Living Association v European Commission. — Appeal – European Regional Development Fund (ERDF) – Grant intended to support the deinstitutionalisation of social services for adults and people with disabilities – Letter of the European Commission refusing to suspend or cancel payment of the grant – Action for annulment – Admissibility – Concept of ‘challengeable act’ – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Effective judicial protection. — Case C-622/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto in quanto manifestamente infondato l’appello contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro una lettera della Commissione in materia di fondi ERDF. Ha ritenuto che la mancata adozione, da parte della Commissione, di misure di sospensione dei pagamenti o di correzione finanziaria non incida direttamente sulla posizione giuridica delle ONG ricorrenti. Ha inoltre escluso che l’articolo 47 della Carta consenta di ampliare la nozione di atto impugnabile o di derogare ai criteri di ricevibilità del ricorso diretto.

Ammissibilità dell’azione di annullamento contro la lettera della Commissione che rifiuta di sospendere o cancellare pagamenti ERDF: nozione di atto impugnabile e portata dell’articolo 47 della Carta.

La questione giuridica

Se la lettera della Commissione con cui si rifiuta di adottare misure di sospensione o cancellazione dei pagamenti relativi a un bando finanziato dall’ERDF costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE nei confronti di ONG che agiscono in difesa delle persone con disabilità; e se l’articolo 47 della Carta imponga una lettura estensiva della nozione di atto impugnabile tale da rendere ammissibile il ricorso nonostante la mancanza di effetti giuridici diretti sulla posizione delle ricorrenti.

Principio di diritto

Una lettera della Commissione che si limita a respingere la richiesta di adottare misure di sospensione o cancellazione dei pagamenti nell’ambito di un programma cofinanziato dall’ERDF non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE nei confronti di ONG che agiscono per la tutela generale delle persone con disabilità, perché un’eventuale decisione di sospensione o rettifica finanziaria produrrebbe effetti giuridici vincolanti solo nei confronti dello Stato membro interessato e non comporterebbe, di per sé, un mutamento diretto della posizione giuridica delle ricorrenti o dei soggetti da esse rappresentati. L’articolo 47 della Carta non può essere interpretato nel senso di alterare il sistema di rimedi giurisdizionali previsto dai Trattati né di superare i requisiti di ricevibilità del ricorso diretto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 144 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Ammissibilità del ricorso contro il rifiuto della Commissione di sospendere pagamenti ERDF

L’ordinanza riguarda un appello avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento proposto da due organizzazioni non governative attive nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. La controversia nasce nel contesto di un programma operativo cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (ERDF) per la deistituzionalizzazione dei servizi sociali in Bulgaria.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti avevano chiesto alla Commissione di intervenire per sospendere un bando di gara e i relativi pagamenti, sostenendo che i progetti finanziati avrebbero perpetuato segregazione e isolamento delle persone con disabilità. Dopo il rifiuto dell’autorità di gestione bulgara, esse avevano sollecitato la Commissione a intervenire ai sensi dell’articolo 265 TFUE. Con lettera del 24 maggio 2019, la Commissione aveva risposto che non vi era ragione di agire e che, nel sistema di gestione concorrente, non aveva competenza a sospendere il bando pubblicato dall’autorità nazionale.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare:

  • l’articolo 6, sul rispetto del diritto dell’Unione e del diritto nazionale;
  • l’articolo 7, sulla non discriminazione e l’accessibilità per le persone con disabilità;
  • l’articolo 74, sulle responsabilità degli Stati membri e sui meccanismi di reclamo;
  • l’articolo 83, sull’interruzione dei termini di pagamento;
  • l’articolo 85, sulle correzioni finanziarie della Commissione;
  • l’articolo 142, sulla sospensione dei pagamenti;
  • l’articolo 144, sui criteri per le correzioni finanziarie. Richiama inoltre l’articolo 263 TFUE, l’articolo 265 TFUE e l’articolo 47 della Carta.

Questioni sottoposte alla Corte

Le appellanti sostenevano, in sintesi, che:

  • la lettera della Commissione dovesse essere considerata un atto impugnabile, perché il rifiuto di sospendere i pagamenti incideva direttamente sulla situazione delle persone con disabilità interessate dai progetti;
  • esse potessero agire in rappresentanza di un gruppo determinato e vulnerabile di persone che, per ragioni di disabilità, timore di ritorsioni e vincoli di tutela, non avrebbero potuto ricorrere autonomamente;
  • l’articolo 47 della Carta imponesse un’interpretazione della nozione di atto impugnabile tale da garantire un rimedio giurisdizionale effettivo.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte conferma il ragionamento del Tribunale. Ricorda che, per i ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche, l’atto impugnato deve produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente modificandone in modo distinto la posizione giuridica. Nel caso di specie, un’eventuale decisione della Commissione di interrompere i pagamenti, sospendere il bando o cancellare parte del contributo UE avrebbe avuto effetti vincolanti soltanto nei confronti della Repubblica di Bulgaria, non delle appellanti.

La Corte esclude anche che le ONG possano fondare la ricevibilità sulla tutela degli interessi generali di una categoria di persone. In assenza di circostanze speciali, un’associazione non può impugnare un atto in nome di soggetti che, se del caso, avrebbero potuto agire individualmente. Le difficoltà pratiche o il timore di ritorsioni delle persone con disabilità non bastano a trasformare le ONG in legittimate ad agire in loro vece. La Corte osserva, inoltre, che eventuali rischi di identificazione nei procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione possono essere attenuati mediante misure di anonimizzazione.

Articolo 47 della Carta e tutela giurisdizionale effettiva

La Corte respinge l’argomento fondato sull’articolo 47 della Carta. Ribadisce che tale disposizione deve essere letta in armonia con il sistema di tutela giurisdizionale previsto dai Trattati e non può essere utilizzata per disapplicare i requisiti di ricevibilità dei ricorsi diretti. Il richiamo alla sentenza Czech Republic v Commission non modifica questo approccio, poiché quella pronuncia riguarda un contesto diverso e non consente di inferire che, in assenza di azioni alternative, un atto non impugnabile diventi automaticamente impugnabile.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara l’appello manifestamente infondato e lo respinge. Conseguentemente, le ricorrenti sopportano le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la nozione di atto impugnabile richiede effetti giuridici vincolanti diretti sulla posizione del ricorrente;
  • un atto della Commissione in materia di gestione dei fondi strutturali, quando produce effetti solo nei confronti dello Stato membro, non è normalmente impugnabile da soggetti terzi;
  • le ONG non possono sostituirsi ai destinatari potenzialmente lesi, salvo circostanze speciali non dimostrate;
  • l’articolo 47 della Carta non consente di ampliare oltre i limiti del Trattato la legittimazione ad agire nei ricorsi di annullamento.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di investimento europeiammissibilità del ricorso di annullamentotutela giurisdizionale effettivadisabilità e non discriminazionegestione concorrente dei fondi ue

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