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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12630/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., aggravato dalla violenza sulle cose. Il ricorso articolava tre motivi: 1) omessa motivazione della Corte territoriale sulle censure di appello relative all'affidabilità del riconoscimento dell'imputato operato da un ufficiale di polizia giudiziaria sulla base di un video di videosorveglianza, deducendo in sostanza che la prova identificativa fosse insufficiente; 2) omessa disapplicazione della recidiva, ritenuta invece dalla sentenza impugnata; 3) omessa motivazione sul diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., assumendo che la Corte di merito avesse valutato solo il valore della refurtiva e non anche gli ulteriori danni cagionati alle serrande forzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il motivo di appello non si confrontava compiutamente con la motivazione di primo grado ed era, comunque, volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché la Corte di merito aveva specificamente motivato la recidiva valorizzando i precedenti dell'imputato e la maggiore pericolosità desumibile dall'ultimo reato. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché l'appello era generico e considerava solo il valore della refurtiva senza confrontarsi con i danni ulteriori alle serrande, mentre l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio complessivo sia lievissimo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del furto in abitazione per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    richiamato per l'attenuante del danno di speciale tenuità, concessibile solo quando il pregiudizio complessivo sia lievissimo e non vi siano ulteriori effetti dannosi significativi.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    richiamato per affermare che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo il giudizio conseguente ad annullamento con rinvio.

  • art. 627, comma 4, c.p.p.

    richiamato in combinazione con l'art. 591, comma 4, c.p.p. per la rilevabilità dell'inammissibilità in sede di legittimità, con il limite del giudizio di rinvio.

  • art. 624-bis cod. pen.

    norma indicata nel capo di imputazione/condanna per il furto in abitazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che riproponga questioni di merito senza confrontarsi con la motivazione di primo grado o senza censurare specificamente tutti i passaggi decisivi della decisione impugnata.
  • La valutazione del giudice di merito sulla riconoscibilità di un soggetto in un video di videosorveglianza, quando sorretta da motivazione non manifestamente illogica e da doppia conforme, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una nuova lettura delle prove.
  • L'inammissibilità del motivo di appello può riflettersi sul motivo di ricorso per cassazione quando quest'ultimo si limiti a riproporre la stessa doglianza generica e non specificamente confrontata con la sentenza di primo grado.
  • La recidiva richiede una motivazione specifica sulla maggiore pericolosità dell'imputato, che può essere desunta dai precedenti e dalla conformazione della nuova condotta rispetto ad essi.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, comprensiva non solo del valore della cosa sottratta ma anche degli ulteriori danni o effetti lesivi prodotti dal reato.
  • Sono inammissibili le censure che investono la persuasività o la completezza della motivazione di merito senza individuare una manifesta illogicità della stessa.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

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