Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7700/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nucera impugna il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, censurando la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. e per violazione degli artt. 4-bis e 47 ord. pen.: deduce che il Tribunale non ha valutato correttamente la lontananza temporale dei fatti, la condotta post delictum esemplare, gli indicatori positivi emersi dalla relazione comportamentale (impegno lavorativo, adesione ad attività trattamentali, attaccamento alla famiglia) e ha rigettato la misura in ragione dell'assenza del parere del G.O.T. e della presunta inidoneità di controllo dell'attività lavorativa esterna presso l'impresa familiare, senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale aveva valorizzato elementi positivi ma poi li ha indebitamente depotenziati motivando il rigetto con l'assenza del parere del G.O.T. e con una generica affermazione di "non controllabilità" dell'attività lavorativa esterna, senza spiegare perché tali modalità impediscano il necessario controllo. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali richiamati, con valutazione approfondita della condotta post delictum e del rischio di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come motivo di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge nella decisione impugnata

  • art. 4-bis ord. penit.

    Norma rilevante in tema di misure esecutive e valutazione della personalità del condannato nell'esecuzione della pena

  • art. 47 ord. penit.

    Norma richiamata relativamente alle misure alternative e alle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova

  • Corte Cost. sent. n. 377/1997

    Principio che l'affidamento in prova è strumento di esecuzione esterna finalizzato al reinserimento sociale quando, dall'osservazione della personalità, sia possibile una prognosi ragionevole di reinserimento

  • Cass. Sez. 1, n. 771/1996 (Tron)

    Giurisprudenza che afferma che né la gravità del reato né la mancata ammissione di colpevolezza, da soli, impediscono la concessione dell'affidamento; rileva l'osservazione della personalità

  • Cass. Sez. 1, 19/11/1995 (Fiorentino)

    Richiama l'orientamento secondo cui l'analisi della personalità parte dalla natura del reato ma deve valutare la condotta successiva

  • Cass. Sez. 1, n. 31420/2015 (Incarbone)

    Sottolinea che la condotta successiva al delitto è essenziale per valutare il processo di recupero sociale e il rischio di recidiva

  • Cass. Sez. 1, n. 44992/2018 (S.)

    17 settembre 2018, n. 44992

    Individua indicatori utili per la prognosi favorevole: assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte pregresse, adesione a valori condivisi, attaccamento familiare, prospettive di risocializzazione

  • Cass. Sez. 1, n. 33287/2013 (Pantaleo)

    Conferma che la mancata ammissione di responsabilità non costituisce di per sé ostativo all'affidamento; rileva l'evoluzione della personalità

Massime di principio

  • La valutazione per l'affidamento in prova deve fondarsi su una prognosi di reinserimento basata soprattutto sulla condotta successiva al reato: la gravità del fatto è un punto di partenza, non un giudizio conclusivo.
  • Elementi positivi emergenti dalla osservazione della personalità e dalla condotta carceraria (impegno lavorativo, partecipazione a programmi trattamentali, attaccamento familiare) vanno motivatamente valorizzati; il loro apprezzamento non può essere contraddittorio o meramente enunciativo.
  • L'assenza del parere del G.O.T. non può automaticamente giustificare il diniego dell'affidamento: occorre spiegare il concreto rilievo probatorio di tale mancanza e valutare complessivamente gli altri indicatori.
  • La genericità di giudizi come la 'non controllabilità' di attività lavorative esterne non è sufficiente: il giudice deve motivare in che modo specifico le modalità proposte impedirebbero i controlli richiesti e se esistono misure alternative di supervisione.
  • La mancata ammissione di responsabilità non costituisce di per sé motivo ostativo; rileva invece se e come si è sviluppato un processo di consapevolezza e adattamento personale volto al reinserimento.
  • In caso di carenza o contraddittorietà della motivazione il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame che rispetti i criteri giurisprudenziali consolidati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.