Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3789/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza del Ministero dell’istruzione e del merito n. 27 del 16.02.2026 nella parte in cui, all’art. 16, comma 6, e alle annesse tabelle di valutazione titoli, non valuta il servizio civile nazionale e/o universale; b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

Giustizia amministrativa202605248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato e alla mancata valutazione del servizio civile volontario prestato non in costanza di nomina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'O.M. n. 27/2026 relativa all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-2028. La censura riguarda la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina, senza estendere analoga valutazione al servizio civile nazionale o universale volontario svolto non in costanza di nomina. La controversia è stata ristretta, a seguito dell'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., alle posizioni dei ricorrenti che avevano svolto servizio civile, mentre coloro che avevano svolto servizio militare di leva hanno rinunciato. I ricorrenti hanno richiamato giurisprudenza relativa alla riserva prevista per il servizio civile universale dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, sostenendo l'illegittimità della diversa disciplina di valutazione del servizio civile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. In sede di sommario esame, ha rilevato che l'O.M. n. 27/2026, diversamente dalla precedente O.M. n. 88/2024, non ha previsto l'equiparazione del servizio civile nazionale volontario alla categoria del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio di leva. La nuova ordinanza ministeriale ha invece riconosciuto ai soggetti che hanno svolto il servizio civile nazionale o universale una riserva di posti ai sensi dell'art. 12, comma 14. Tale scelta non è apparsa, allo stato, irragionevole o illogica ed è stata ricondotta alla discrezionalità dell'amministrazione nella definizione dei criteri di formazione delle graduatorie; inoltre, il ricorso non conteneva specifiche deduzioni idonee a contestare tale profilo. Il TAR ha ritenuto non pertinente la giurisprudenza invocata, perché riferita alla diversa disciplina della riserva per il servizio civile universale prevista dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017. Ha inoltre valorizzato la differenza tra il servizio civile volontario e il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio, evidenziando che questi ultimi sono caratterizzati dall'obbligatorietà e dall'assimilazione legale. Il periculum non viene esaminato autonomamente, essendo sufficiente il difetto di fumus. Spese della fase cautelare compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per l'ordinanza con cui il TAR aveva segnalato l'eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti, determinando il deposito di rinunce da parte di quelli che avevano svolto il servizio militare.

  • art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026

    Prevede, secondo il provvedimento, una riserva di posti a favore dei soggetti che abbiano svolto il servizio civile nazionale o universale.

  • art. 16, comma 16, O.M. n. 27/2026

    “il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”

    La disposizione individua la categoria dei servizi valutabili; il TAR ha ritenuto che essa non comporti l'equiparazione del servizio civile nazionale volontario prestato non in costanza di nomina.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017

    La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti riguarda la riserva prevista per il servizio civile universale; il TAR l'ha ritenuta non pertinente rispetto alla diversa questione della valutazione del servizio ai fini delle GPS.

  • art. 2097 e ss. cod. ord. mil.

    Sono richiamati per distinguere il servizio militare di leva, caratterizzato dall'obbligatorietà, dal servizio civile volontario.

  • art. 1 l. 8 luglio 1998, n. 230

    “concorre, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari”

    Definisce il servizio civile sostitutivo come alternativo al servizio militare obbligatorio e ne fonda l'assimilazione legale al servizio di leva, distinta dal servizio civile volontario.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la scelta ministeriale di non equiparare il servizio civile nazionale volontario al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato per legge, ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie, non è irragionevole o illogica se l'amministrazione ha previsto per il servizio civile una distinta misura di tutela, quale una riserva di posti, salvo specifiche deduzioni idonee a dimostrare l'illegittimità della differenziazione.
  • Il servizio civile volontario non è automaticamente assimilabile al servizio militare di leva o al servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio: l'assimilazione legale di questi ultimi dipende dal loro carattere obbligatorio e dalla funzione sostitutiva rispetto al servizio militare.
  • La giurisprudenza relativa a una riserva di posti prevista per il servizio civile universale non è direttamente pertinente quando la controversia riguarda la diversa questione della valutazione del servizio civile volontario come titolo nelle graduatorie.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità dei criteri di formazione di graduatorie pubbliche, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione individuare forme differenziate di valorizzazione dei titoli, purché la scelta non risulti, allo stato degli atti, irragionevole o illogica.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.