Sentenza n. 45/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento del Dirigente scolastico n. 7795 del 6 settembre 2024, con il quale sono state assegnate in favore dell’alunna interessata un numero di 18 ore settimanali di sostegno scolastico; -nonché del verbale del Gruppo d’Inclusione Territoriale (G.I.T.) e di tutti gli atti propedeutici e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l'anno scolastico 2024/2025, nonché verbale del GIT e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno alla figlia, alunna della scuola primaria riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, chiedendo la copertura dell'intero orario scolastico di 30 ore. Il GLO, con verbale del 30 maggio 2024, aveva deliberato all'unanimità la necessità di 30 ore di sostegno, corrispondenti all'intero tempo di frequenza scolastica. È stato dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 38 Cost. e dell'art. 12 della legge n. 104/1992, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, erronea presupposizione in fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Secondo i ricorrenti, l'amministrazione avrebbe assegnato un numero di ore inferiore a quello indicato dal GLO senza adeguata motivazione e in violazione delle regole procedimentali di determinazione del sostegno. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, rilevando che il GLO aveva richiesto la copertura totale del tempo scolastico. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, il GIT ha successivamente assegnato alla minore la copertura integrale delle ore di sostegno, sia per la restante parte dell'anno scolastico 2024/2025 sia, secondo il verbale prodotto in giudizio, per l'anno scolastico 2025/2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'amministrazione, senza riserva e in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, ha integrato le ore di sostegno fino alla copertura totale richiesta, rendendo satisfattiva la pretesa sostanziale per l'anno scolastico 2024/2025. Poiché tale anno scolastico era ormai concluso e gli atti impugnati avevano efficacia limitata a quella sola annualità, non residuava un interesse concreto e attuale all'annullamento. Il Collegio ha considerato anche l'eventuale interesse conformativo per gli anni successivi, ma lo ha escluso perché i ricorrenti non avevano allegato uno specifico interesse in tal senso e perché il GIT aveva già assegnato 30 ore per l'anno scolastico 2025/2026. Le spese sono state compensate in ragione della natura e delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, Cost.
Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto all'istruzione, senza una specifica interpretazione nella decisione definitiva.
art. 38, comma 3, Cost.
Richiamato dai ricorrenti a tutela dell'assistenza e dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità, senza una specifica interpretazione nella decisione definitiva.
art. 12 l. 104/1992
Richiamato quale disciplina del diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità; la sentenza non decide nel merito la relativa censura.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Utilizzato per sottoporre d'ufficio alle parti la questione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e delle condizioni di salute.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato disciplina esclusivamente l'assegnazione del sostegno per uno specifico anno scolastico, la conclusione di tale annualità determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento, salvo che il ricorrente dimostri la permanenza di un interesse concreto e attuale alla decisione.
- L'assegnazione amministrativa delle ore di sostegno, intervenuta senza riserva e in esecuzione di una pronuncia cautelare, può rendere integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale dell'alunno, determinando l'improcedibilità del ricorso relativo alla medesima annualità.
- La conclusione dell'anno scolastico non esclude in astratto un interesse alla decisione con effetti conformativi per le annualità successive; tale interesse deve tuttavia essere specificamente allegato e non può ritenersi sussistente quando l'amministrazione abbia già riconosciuto per l'anno successivo il numero di ore richiesto.
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