Cassazione Penale, Ordinanza n. 09202/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 7 novembre 2024. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, essendo successivo al 3 agosto 2017, non poteva essere proposto personalmente dal condannato ma doveva essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e considera irrilevanti l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale e la firma del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito, poiché non trasformano il ricorso personale in atto del difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevando che l'atto era stato proposto personalmente dal condannato in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la riforma del 2017 esclude la facoltà del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l'impugnazione deve essere proposta tramite difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La proposizione di un ricorso inammissibile comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato e il correlato regime di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel sistema successivo alla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e per il deposito non sanano il difetto di legittimazione alla proposizione personale dell'impugnazione.
- Quando la causa di inammissibilità non è accompagnata da elementi che escludano la colpa del ricorrente, la Corte deve applicare la sanzione economica prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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