Cassazione Penale, Sentenza n. 5849/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revoca di complessivi 225 giorni di liberazione anticipata concessi al ricorrente (provv. 20/06/2019 e 26/06/2020) in conseguenza della condanna, divenuta definitiva, per rapina aggravata commessa il 20/07/2020 durante l'espiazione della pena e dopo la concessione del beneficio. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il Tribunale di sorveglianza ha operato un "automismo" ricollegando la revoca esclusivamente alla sussistenza della condanna senza svolgere una valutazione puntuale e motivata sull'andamento del percorso rieducativo, sul grado di risocializzazione raggiunto e sulla riconducibilità del fatto a un fallimento dell'opera rieducativa oppure a una episodica ricaduta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, perché il provvedimento impugnato non fornisce una motivazione puntuale e sufficiente circa l'incidenza delle condotte contestate sul percorso rieducativo complessivo e non documenta adeguatamente perché la condotta del 20/07/2020 debba essere considerata espressione di perdurante adesione a modelli di illegalità e non invece una ricaduta occasionale. La Corte ha richiamato i limiti della cognizione del Tribunale di sorveglianza rispetto al giudicato penale e la necessità di un esame circostanziato degli elementi favorevoli e contrari.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 356
art. 54, comma 3, legge 26/7/1975 n.356
Prevede la revoca dei benefici per reati commessi nel corso dell'esecuzione; la Corte richiede tuttavia che la revoca sia motivata in relazione all'incidenza del fatto sul processo rieducativo e non effettuata in modo meramente automatico.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Esige una motivazione adeguata e sintetica del provvedimento; il Tribunale di sorveglianza deve valutare e motivare gli elementi in favore e contro la conservazione del beneficio.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Prevista come norma procedurale per il gravame in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme) utilizzata dal ricorrente per censurare la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 1995
Corte Cost., 23 maggio 1995, n. 186
Principio secondo cui il Tribunale di sorveglianza valuta se il reato sia riconducibile al fallimento dell'opera rieducativa o a una manifestazione occasionale di devianza; richiamata per stabilire i criteri di valutazione della revoca.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez.1 n. 16784/2010, Sez.1 n. 41750/2013, Sez.1 n. 15552/2020)
segnalate pronunce della Cassazione: Balsamo 07/04/2010 Rv.246946; Attanasio 16/09/2013 Rv.257226; Zinzi 05/02/2020 Rv.279056
Richiamate per definire i limiti della cognizione del Tribunale di sorveglianza (giudizio incidentale, necessità di tener conto del giudicato penale) e la necessità di una motivazione che distingua tra fallimento rieducativo e ricaduta occasionale.
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata non può fondarsi automaticamente solo sulla circostanza formale della successiva condanna: è necessaria una valutazione motivata dell'incidenza del fatto sul percorso rieducativo.
- Il Tribunale di sorveglianza deve esaminare e motivare sia gli elementi favorevoli sia quelli contrari alla conservazione del beneficio, evidenziando perché la condotta renda incompatibile il mantenimento del beneficio.
- Se il nuovo reato esaurisce la valutazione dell'interruzione del percorso rieducativo, la cognizione del Tribunale di sorveglianza è incidentale e limitata alle esigenze del trattamento; resta comunque obbligo di motivazione puntuale.
- Il giudicato penale sul fatto commesso non esime il Tribunale di sorveglianza dal fornire una valutazione teleologica e circostanziata rispetto alla rieducazione: il dato processuale vincola in parte la cognizione ma non sostituisce la motivazione sulle ragioni della revoca.
- In casi simili, se la decisione è carente di motivazione o non spiega il nesso tra condotta e fallimento della rieducazione, il provvedimento è annullabile e il giudice dovrà riesaminare il complesso degli elementi probatori e di personalità per decidere sul mantenimento o revoca del beneficio.
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