Sentenza n. 2310/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del 7 ottobre 2025, pubblicato sulla pagina personale della ricorrente sul sito universitaly.it, con il quale è stato comunicato che la stessa risulta rinunciataria e, pertanto, decaduta dalla graduatoria a causa della mancata conferma di interesse all'immatricolazione, richiesta dal D.D. -OMISSIS- del 15 settembre 2025, art. 1, non pervenuta dalla -OMISSIS-entro le ore 12.00 del 06 ottobre 2025; - dell'art. 9 del Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025 nella parte in cui dispone che "Decade definitivamente dalla procedura concorsuale e non conserva alcun diritto a partecipare alle successive fasi della procedura anche il candidato che, nonostante abbia potuto effettuare in fase ordinaria le sue scelte con la disponibilità totale di tutti i posti messi a bando, non si immatricola o, pur immatricolandosi, non inizia le attività didattiche pur essendo stato assegnato su posto statale alla sua prima scelta in assoluto sia di sede sia di tipologia in caso di mancata conferma di interesse il candidato decade dalla graduatoria di concorso"; e nella parte in cui dispone "…..Il candidato che già in fase ordinaria si aggiudica l'assegnazione alla sua prima scelta in assoluto, sia di tipologia sia di sede su posto statale, non prende parte alla sessione straordinaria di cui al successivo articolo 10 avendo già ottenuto nella fase ordinaria il miglior posizionamento in assoluto da egli ambito con riguardo alla procedura in corso, e rimanendogli dunque - come sopra specificato - come unica possibilità quella di provvedere all'immatricolazione entro il termine del 29 settembre 2025 ore 12.00 (corrispondente, come sotto riportato, al termine generale per le immatricolazioni di fase ordinaria), nonché, conseguentemente, ad iniziare le attività didattiche il 1° novembre 2025 (pena la decadenza dalla procedura concorsuale, come precisato al precedente capoverso)"; - dell'art. 15 comma 1 del regolamento in materia di Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con decreto rettorale 31 ottobre 2025 n. 1375 dell'Università degli Studi della Calabria- UNICAL, nella parte in cui prevede che "L'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione dell'Università della Calabria si effettua per via telematica…."; -dell'atto o del comportamento informatico che non ha consentito alla -OMISSIS-di immatricolarsi alla Scuola di specializzazione di Ematologia dell'Università della Calabria (UNICAL) dopo aver superato il concorso nazionale per l'anno accademico 2024/2025 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria; -della disciplina della procedura nella parte in cui non prevede rimedi tecnici-informatici per il caso in cui il malfunzionamento informatico della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto del 6 ottobre 2025 ore 12:00 (MUR- D.D. -OMISSIS- del 15 settembre 2025, Art. 1); -del diniego, notificato in data 21 ottobre 2025, all'istanza in autotutela formulata in data 14 ottobre 2025, con il quale l'Università della Calabria- UNICAL- area personale ha confermato la scadenza del termine per l'immatricolazione alla Scuola di specializzazione in Ematologia, per l'effetto escludendo la ricorrente dal frequentare il suddetto corso di specializzazione; -di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; nonché per l’accertamento, del diritto della parte ricorrente ad essere immatricolata alla Scuola di specializzazione in ematologia della Università della Calabria (UNICAL), con assegnazione della relativa borsa di studio; e per la conseguente condanna, delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l’adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l’immatricolazione alla Scuola di specializzazione in ematologia della Università della Calabria (UNICAL), con assegnazione della relativa borsa di studio; con l’ammissione, nel caso anche con riserva, alla scuola di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza dalla graduatoria e dalla procedura concorsuale per mancata immatricolazione telematica entro il termine, diniego dell'istanza di autotutela e disciplina della procedura di immatricolazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, assegnataria di un posto presso la Scuola di specializzazione in Ematologia dell'Università della Calabria, indicata come prima scelta, non completava l'immatricolazione entro le ore 12:00 del 6 ottobre 2025, termine previsto dal decreto direttoriale n. 1210 del 15 settembre 2025 a pena di decadenza. Deduceva che l'omessa immatricolazione fosse dipesa da un malfunzionamento della piattaforma telematica, che non le avrebbe consentito di selezionare la voce relativa alla scuola di specializzazione, e invocava l'attivazione del soccorso istruttorio, una modalità alternativa di presentazione della domanda e la riammissione alla procedura, con assegnazione della borsa di studio. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 6 l. 241/1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità, sostenendo di avere iniziato tempestivamente la procedura e di non avere potuto completarla per causa non imputabile. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 l. 241/1990, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e legittimo affidamento, nonché disparità di trattamento e irragionevolezza, per la mancata previsione di una procedura alternativa o di istruzioni più dettagliate. Con il terzo motivo contestava la ragionevolezza e proporzionalità della decadenza definitiva e della preclusione alla sessione straordinaria per chi avesse ottenuto la prima scelta, richiamando gli artt. 3, 34 e 97 Cost., la meritocrazia, la certezza del diritto, la par condicio, il favor partecipationis e il diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto legittima la decadenza, osservando che il termine per l'immatricolazione era chiaramente previsto come inderogabile e sanzionato con la decadenza. Dalla comparazione tra i log dell'Università e la cronologia degli accessi della ricorrente è emerso che, benché fosse entrata nel portale intorno alle ore 9:00, ella aveva completato la sola registrazione anagrafica alle ore 11:59, un minuto prima della scadenza, senza svolgere prima concrete attività di immatricolazione. Tale circostanza ha reso plausibile che l'impossibilità di completare la procedura dipendesse dal tardivo avvio dell'iter e non da un malfunzionamento informatico. L'asserito errore del sistema è stato ritenuto soltanto allegato e non provato; inoltre, non risultava che altri candidati avessero incontrato analoghe difficoltà e la scomparsa della voce relativa alla scuola dopo la scadenza poteva dipendere dalla chiusura della fase procedurale. Il soccorso istruttorio è stato escluso perché non può essere utilizzato per riaprire termini scaduti o consentire il compimento tardivo di un adempimento omesso per causa imputabile al candidato; ciò violerebbe la parità di trattamento. Il TAR ha ritenuto legittima e doverosa la modalità esclusivamente telematica, coerente con il Codice dell'amministrazione digitale e funzionale alla semplificazione, celerità e uniforme verifica della tempestività delle domande. Ha infine giudicato ragionevole e proporzionata la decadenza definitiva prevista per il candidato assegnatario della prima scelta che non si immatricoli nel termine, in quanto diretta a evitare posti vacanti, assicurare l'avvio tempestivo dei corsi e consentire lo scorrimento della graduatoria. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, utilizzata dal TAR nel caso concreto.
art. 1 D.D. n. 1210 del 15 settembre 2025
ciascun candidato assegnato deve provvedere all’immatricolazione ... da martedì 30 settembre 2025 e fino a lunedì 6 ottobre 2025, ore 12.00 ... a pena di decadenza
Prevede un termine inderogabile per l'immatricolazione, la cui inosservanza determina la decadenza dal posto o, per l'assegnatario della prima scelta, dalla procedura concorsuale.
art. 9 D.D. n. 647 del 22 maggio 2025
Decade definitivamente dalla procedura concorsuale ... il candidato che ... non si immatricola ... in caso di mancata conferma di interesse il candidato decade dalla graduatoria di concorso
Fondava la decadenza definitiva del candidato assegnatario della prima scelta non immatricolatosi nei termini; la previsione è stata ritenuta ragionevole e proporzionata.
art. 6 l. 241/1990
La ricorrente lo invocava per sostenere l'obbligo di soccorso istruttorio, ma il TAR ha escluso che tale istituto possa riaprire termini scaduti per consentire il compimento tardivo di un adempimento omesso.
d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
La modalità esclusivamente telematica di immatricolazione è stata ritenuta legittima e doverosa, anche per esigenze di semplificazione, celerità e uniforme controllo della tempestività.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a ragionevolezza, affidamento e certezza del diritto; la censura è stata respinta.
art. 34 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di meritocrazia; la censura è stata respinta.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione a buon andamento e imparzialità; il TAR ha ritenuto coerenti con tali principi la procedura telematica e la decadenza.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; le relative censure sono state respinte.
art. 1 comma 2 d.P.R. 487/1994
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ragionevolezza della disciplina concorsuale; la censura è stata respinta.
art. 52 commi 1 e 2 d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal dispositivo quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una disciplina concorsuale stabilisce in modo chiaro un termine inderogabile per l'immatricolazione, prevedendo espressamente la decadenza, il candidato deve completare tutti i passaggi della procedura entro tale termine; il mancato perfezionamento dell'adempimento determina la decadenza, salvo che sia provato un impedimento imputabile all'amministrazione.
- L'avvio della navigazione o l'accesso al portale telematico non equivalgono all'avvio effettivo della procedura di immatricolazione; il candidato deve attivarsi con congruo anticipo e non può trasferire sull'amministrazione il rischio derivante dall'inizio dell'iter a ridosso della scadenza.
- L'allegazione di un malfunzionamento informatico non è sufficiente a superare la decadenza: il candidato deve fornire elementi probatori concreti del guasto e del nesso causale tra il malfunzionamento e l'impossibilità di completare tempestivamente la domanda.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per riaprire termini scaduti o consentire il compimento tardivo di un adempimento omesso quando l'omissione sia imputabile al candidato, poiché ciò altererebbe la parità di trattamento tra i partecipanti.
- La previsione di una procedura concorsuale esclusivamente telematica è legittima quando risponde a esigenze di semplificazione, celerità e uniforme verifica della tempestività delle domande, purché il termine e le modalità siano chiaramente stabiliti.
- La decadenza definitiva del candidato assegnatario della prima scelta che non perfezioni l'immatricolazione entro il termine può essere ragionevole e proporzionata se mira a evitare la vacanza dei posti, assicurare l'avvio dei corsi e consentire la rapida definizione della graduatoria.
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