Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. 158 del 7.11.2025, recante l’ingiunzione di demolire le opere indicate e ripristinare lo stato autorizzato del fabbricato; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi inclusi, ove occorra, il verbale di sopralluogo del 29.7.2025 e la comunicazione di avvio del procedimento del 26.8.2025;

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e di ripristino dello stato autorizzato del fabbricato, connessa al verbale di sopralluogo e alla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di numerose opere e di ripristino dello stato autorizzato del fabbricato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e connessi, inclusi il verbale di sopralluogo e la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti né formula una specifica valutazione del fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto sussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile in re ipsa, in ragione della natura dell'atto impugnato e del fatto che esso ingiungeva la demolizione di numerose opere. La sospensione è stata disposta per giungere all'udienza di merito con la situazione ancora integra. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare previsto dall'art. 55 c.p.a.; il giudice ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In presenza di un'ordinanza di demolizione relativa a numerose opere, il pericolo di un danno grave e irreparabile può essere ritenuto in re ipsa, giustificando la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto fino alla definizione del merito.
  • La sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione può essere disposta al fine di preservare l'integrità della situazione materiale fino all'udienza di merito, evitando che l'esecuzione dell'atto renda irreversibile o difficilmente reversibile la situazione controversa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.