Cassazione Penale, Sentenza n. 18654/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Vercelli (giudizio abbreviato), l'aveva ritenuta responsabile di diversi reati (appropriazione indebita, truffa e falso) commessi fino al maggio 2012, chiedendo la riforma per vizio e contraddittorietà di motivazione su più capi (art. 192 c.p.p.), contestando l'uso e la valutazione della consulenza del P.M., l'attendibilità delle persone offese e dei testimoni, l'illogicità nell'attribuzione di condotte illecite (assegni e storni), la qualificazione dei comportamenti come truffa o appropriazione indebita in vari singoli casi, e il diniego della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere pedissequa reiterazione dei motivi di appello senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della Corte d'appello. Ha rilevato che le censure erano in realtà dispute di merito sulla valutazione probatoria, materia non sindacabile in sede di legittimità se non indicandone specifici vizi di logica o di diritto. Ha ritenuto infondati e generici i singoli motivi (consulenza del P.M., depositi in contanti, intestazione assegni, esistenza delle polizze, e diniego della sospensione condizionale) e ha confermato la motivazione di merito come adeguata. Per questi motivi ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili (liquidate a Euro 1300,00 ciascuna oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Rilevato come parametro per la valutazione della motivazione: la Corte ha giudicato che la valutazione della consulenza non fosse esaustiva solo perché basata su documentazione parziale al momento del deposito; le critiche della difesa non hanno dimostrato un vizio di motivazione manifestamente illogico.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione sottolinea che l'art. 606 delimita il controllo al vizio di diritto e alla logica della motivazione, impedendo di ri-valutare i fatti e le prove come fatto dalla difesa.
art. 163 cod. pen.
Il diniego del beneficio della sospensione condizionale è stato ritenuto legittimo dalla Corte di merito in ragione della reiterazione e della particolare pericolosità della condotta; la Cassazione ha giudicato la motivazione adeguata e il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le prove: il ricorso che mira a una diversa valutazione del compendio probatorio è inammissibile se non individua specifici vizi di diritto o di logica nella motivazione impugnata.
- Per contestare la motivazione è necessario indicare in modo puntuale quali passaggi siano illogici, contraddittori o incongrui; mere ripetizioni dei motivi di merito già svolti in appello determinano l'inammissibilità per genericità.
- La valutazione di perizia tecnica è valutata alla luce del suo contesto temporale e della documentazione disponibile al momento del deposito; l'emergere di elementi successivi può giustificare la diversità di valutazione del giudice di merito.
- Il diniego dei benefici penitenziari (es. sospensione condizionale) può essere confermato se la corte di merito formula una prognosi negativa fondata sulla gravità, la reiterazione o la modalità particolarmente astuta della condotta; la Cassazione verifica soltanto la completezza e la logicità di tale motivazione.
- Nelle ipotesi di truffa contrattuale e appropriazione indebita la Corte di merito può fondare la condanna su convergenza di denunce, elementi documentali e ragioni che motivano la fiducia riposta dalla persona offesa, purché la motivazione sia esplicita e coerente.
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