Cassazione Penale, Sentenza n. 25658/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione/all'incidente di esecuzione avverso la confisca per equivalente disposta in seguito a condanne per reati tributari (artt. 2 e 10 d.lgs. n.74/2000). Le doglianze vertevano su: mancata ricerca/confisca diretta dei beni delle società che avrebbero percepito il profitto; mancata acquisizione di documentazione rilevante; errata applicazione dei limiti di impignorabilità (art. 545 c.p.c.) rispetto a somme accreditate su carta di debito; violazione della tutela della prima casa (art. 52 d.l. n.69/2013) per la quota immobiliare di Mauro Quartieri; errata determinazione del valore dei beni sequestrati; richiesta di rideterminazione del quantum della confisca per ciascun condannato (in particolare per Luciano Quartieri); contestazione di intestazioni fittizie in capo a terzi (Renato, Giorgio, Daniele) e doglianze sulla provenienza dei fondi per acquisti immobiliari (Benedetta Cutugno, immobile Lido Adriano e altro immobile a Moncrone). Sono stati inoltre sollevati vizi processuali di genericità e tardività di alcune deduzioni in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi e confermato l'ordinanza impugnata, ritenendo infondati o inammissibili i motivi che contestavano la confisca per equivalente nella sua generalità e la valutazione di merito della Corte territoriale. Tuttavia ha accolto due profili: 1) ha ritenuto applicabile, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 24/02/2022 (Cinaglia), il limite di pignorabilità dettato dall'art. 545 c.p.c. anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente qualora risulti certa la causalità dei versamenti, e perciò ha annullato la confisca eseguita sulla carta di debito intestata a Mauro Quartieri rinviando alla Corte di appello per nuovo esame su quel punto; 2) ha annullato la confisca dell'immobile di Lido Adriano intestato a Benedetta Cutugno perché dalla motivazione non risultava esaminata la documentazione probatoria prodotta sulla capacità di acquisto della terza e sull'effettiva provenienza dei fondi; anche su questo punto ha rinviato alla Corte di appello. Quanto al resto (criteri di valutazione del valore dei beni sequestrati, contestazioni sull'intestazione fittizia, determinazione del profitto pro quota, eccezioni relative alla prima casa e altri immobili), i ricorsi sono stati respinti. I ricorrenti Luciano, Giorgio, Daniele e Renato sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; per Mauro Quartieri e Benedetta Cutugno il ricorso è stato in parte accolto come sopra e in parte rigettato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Reato tributario per il quale è stato calcolato il profitto oggetto di confisca; la confisca diretta del profitto è preferibile ma, se i beni sono insufficienti o le società risultano cancellate/incapienti, è legittima la confisca per equivalente ai sensi della disciplina del d.lgs. n.74/2000
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Riferito ad altra fattispecie di reato tributario collegata al profitto che ha giustificato la confisca
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Disposizione che consente la confisca per equivalente quando non è possibile procedere alla confisca diretta del profitto; la Corte ha confermato che va applicata quando i beni del profitto diretto non sono reperibili o le società risultano incapienti/cancellate
art. 545 cod. proc. civ.
Limiti alla pignorabilità di somme derivanti da stipendio, pensione e altre indennità; le Sezioni Unite (24/02/2022, Cinaglia) hanno stabilito che tali limiti devono osservarsi anche nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente qualora sia certa la causale dei versamenti; applicazione rilevante nel caso della carta di debito di Mauro Quartieri
art. 52 d.l. n.69 del 2013 (convertito)
Norma che introduce un limite all'espropriazione immobiliare per debiti tributari verso l'Erario; la Corte ha ribadito che tale limitazione opera solo nei rapporti con l'Erario e non costituisce un limite alla confisca penale per reati tributari
art. 76 d.P.R. 29/09/1973, n. 602
Richiamato in connessione con art. 52 d.l. n.69/2013: il limite all'espropriazione riguarderebbe solo l'unico immobile di proprietà e i debiti tributari verso l'Erario, non ostando alla confisca penale
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata: in sede di incidente di esecuzione il ricorrente deve indicare gli elementi di fatto su cui fonda la possibilità di eseguire la confisca diretta sui beni delle società; mancata specificazione rende il motivo generico e inammissibile
art. 606 e art. 609 cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione e divieto di dedurre per la prima volta in cassazione questioni già non svolte in sede di merito; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per tardività o per travisamento della prova dedotto per la prima volta
Sezioni Unite, sentenza 24/02/2022 (Cinaglia)
Principio: i limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente se la causalità dei versamenti è certa; tale principio ha inciso sull'esito relativo alla carta di debito
Massime di principio
- La confisca per equivalente è legittima solo quando risulti impossibile procedere alla confisca diretta del profitto (beni insufficienti, società cancellate o incapienti); l'onere per il ricorrente di incidenti di esecuzione è indicare elementi concreti che dimostrino la possibilità di sequestrare beni societari specifici
- Se si contesta la provenienza di somme accreditate su conti o carte, va provata con documenti la causalità dei versamenti: se risulta certa la correlazione con retribuzioni/pensioni si applicano i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.
- La protezione prevista per il 'limite all'espropriazione' nei confronti dell'Erario (art. 52 d.l. n.69/2013 e art. 76 DPR 602/1973) non si estende automaticamente alla confisca penale per reati tributari; la prima casa non è per ciò stesso esclusa dalla confisca penale
- Le contestazioni sull'intestazione fittizia o sulla titolarità di beni a terzi richiedono prove specifiche e documentali: semplici sospetti o valutazioni alternative non sono sufficienti se la Corte territoriale ha motivato il contrario basandosi su indagini e capacità reddituale
- In cassazione non è ammessa la deduzione di travisamento della prova per omissione o nuove questioni che non siano state svolte nei precedenti gradi di giudizio; la tempestività e la specificità delle deduzioni in sede di incidente di esecuzione sono essenziali
- Quando si chiede la rideterminazione del 'quantum' della confisca per ciascun concorrente, è necessario produrre elementi che colleghino direttamente il profitto alla sfera patrimoniale del singolo condannato; prospetti aziendali generici non sono sufficienti per ridurre l'ammontare confiscato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25575/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25576/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25578/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25579/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25581/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25582/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →