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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14334/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga biennale del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 41-bis e carenza assoluta di motivazione: il Tribunale avrebbe basato la conferma esclusivamente sulla biografia criminale storica, sull""efferatezza"" dei reati commessi e sull""apicalità"" della posizione, nonché sulla perdurante operatività della cosca, senza tuttavia confrontarsi con le prove e le deduzioni difensive (dichiarazioni rese dal Mandalà, attività lavorativa in detenzione, liberazione anticipata, sentenza che attesterebbe la rescissione dei legami con il clan e le dichiarazioni di un collaboratore che non lo colloca nel sodalizio). Veniva quindi contestata l'assenza di elementi individualizzanti e aggiornati idonei a dimostrare la sussistenza di collegamenti attuali con l'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rimettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame. Nel provvedimento la Corte ha rilevato una carenza motivazionale: il Tribunale non ha adeguatamente valutato e motivatamente risposto alle specifiche argomentazioni e documenti prodotti dalla difesa, ha dato valutazioni apodittiche (es.: interpretare l'assenza di coinvolgimento in indagini recenti come prova dell'efficacia del 41-bis) e non ha fornito elementi individualizzanti che giustificassero la proroga del regime in relazione allo specifico detenuto. La Corte ha inoltre richiamato i principi sul livello di prova richiesto per ritenere probabili collegamenti con l'associazione e sui limiti del sindacato di legittimità, concludendo per la necessità di un nuovo giudizio motivato dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), secondo comma

    elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva

    Per l'applicazione o la proroga delle misure derogatorie del 41-bis non è richiesta la dimostrazione "oltre ogni ragionevole dubbio"; è sufficiente che la sussistenza di collegamenti possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla base degli elementi acquisiti. Tuttavia la decisione deve essere adeguatamente motivata e fondare la valutazione soprattutto su elementi attuali e individualizzanti, non solo su fatti storici.

  • comma 2-sexies dell'art. 41-bis, introdotto dalla legge n. 94/2009

    il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione ... unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge

    Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alle questioni di violazione di legge; tale ambito comprende anche la mancanza assoluta o l'apparente della motivazione (quando questa non consente di comprendere le ragioni della decisione), ma non può essere esteso a sindacare in via ampia l'illogicità o la mera contraddittorietà della motivazione salvo che queste determinino una totale mancanza di motivazione comprensibile.

Massime di principio

  • La proroga o il mantenimento del regime ex art. 41-bis richiede motivazione specifica e, per quanto riguarda la persistenza di collegamenti con l"associazione, elementi attuali e, possibilmente, individualizzanti; non è sufficiente richiamare soltanto la gravità di reati commessi in passato.
  • La prova richiesta per ritenere l"esistenza di collegamenti non è il criterio penale "oltre ogni ragionevole dubbio", ma la probabilità ragionevole sulla base degli elementi acquisiti.
  • Il giudice che conferma il 41-bis deve confrontarsi esplicitamente e puntuale con le deduzioni e i documenti prodotti dalla difesa, spiegando perché tali elementi non incidono sulla valutazione del pericolo di collegamenti.
  • La mera operatività attuale della cosca di appartenenza non sostituisce l"esigenza di elementi che colleghino specificamente il singolo detenuto all"attività criminale presente.
  • L"assenza di menzione del detenuto nelle indagini recenti non può essere interpretata automaticamente come indice della sua pericolosità; tale presunzione necessita di adeguata argomentazione e non può costituire ragionamento apodittico.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze di respingimento del reclamo 41-bis il controllo è di legittimità: la Corte può annullare quando riscontri violazione di legge o totale carenza/apparenza della motivazione, rimettendo la decisione al giudice di merito per nuovo esame.

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