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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34364/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nonché l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarò inammissibile la detenzione domiciliare perché la pena residua era superiore a due anni e perché una parte della pena riguardava il reato ostativo di rapina aggravata; rigettò inoltre le altre misure alternative per l'elevata pericolosità sociale valutata sulla base della gravità dei reati, dei precedenti e dei carichi pendenti, e ritenne necessario proseguire l'osservazione della condotta carceraria dell'istante nonostante la regolare condotta e la formale partecipazione alle attività trattamentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato carenze motivazionali nell'ordinanza di merito, in quanto il Tribunale aveva dato rilievo decisivo alla gravità dei reati e ai precedenti senza confrontarli adeguatamente con gli elementi positivi emergenti dalle relazioni carcerarie (partecipazione alle attività, comportamento equilibrato, risarcimento dei danni, estinzioni o prescrizioni di reati) e aveva formulato valutazioni apodittiche (es. "formale partecipazione alle attività" non adeguatamente spiegata). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio, con indicazione di colmare le lacune motivazionali e valutare le istanze ai sensi degli artt. 47 e 50 Ord. pen. La questione di legittimità costituzionale di art. 47-ter comma 1-bis prospettata dalla difesa è stata ritenuta in concreto irrilevante perché l'accesso alla detenzione domiciliare era comunque precluso da un titolo ostativo (rapina aggravata).

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Norma che disciplina le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà ecc.). La Corte richiama che il giudice deve valutare non solo i dati di pericolosità di base ma anche gli elementi ricavati dall'osservazione della personalità e della condotta in carcere per appurare l'avvio di una revisione critica.

  • art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen.

    Prevede la possibilità di detenzione domiciliare entro certi limiti di pena residua (soglia di due anni menzionata nel caso). La Corte osserva che, oltre al limite quantitativo, l'esistenza di reati ostativi (es. rapina aggravata) può precludere l'accesso alla misura; la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata però ritenuta in concreto irrilevante.

  • art. 50 Ord. pen.

    Norma che riguarda semilibertà e affidamento in prova. La Corte chiarisce che, pur potendo considerare precedenti e tipo di reato, il giudice non può attribuire a tali elementi un rilievo decisivo senza confrontarli con i risultati dell'osservazione della personalità e della condotta carceraria.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per evidenziare una presunta disparità tra fasi esecutiva e cognitiva; la Corte l'ha menzionata nel quadro della eccezione di costituzionalità ma ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto.

  • artt. 3 e 27 Cost.

    Articoli della Costituzione richiamati nella prospettiva di una questione di legittimità costituzionale (eguaglianza e funzione rieducativa della pena). La Corte non ha deciso sul merito della questione perché l'istanza di detenzione domiciliare era comunque ostativa per il reato di rapina aggravata.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può considerare la gravità del reato e i precedenti, ma non può attribuire a tali elementi un rilievo decisivo senza bilanciarli con elementi concreti di osservazione della personalità e della condotta carceraria.
  • Le relazioni comportamentali e gli elementi di riparazione (es. risarcimento del danno), l'effettiva partecipazione alle attività trattamentali e le pronunce giudiziarie che estinguono reati devono essere valutati e motivati espressamente dal giudice quando si valuta l'accesso alle misure alternative.
  • Una motivazione apodittica o generica (per es. definire la partecipazione alle attività 'formale' senza spiegare perché) è insufficiente e comporta l'annullamento del provvedimento di diniego.
  • I reati ostativi (come la rapina aggravata) e i limiti quantitativi di pena residua previsti per determinate misure (es. soglia di due anni per la detenzione domiciliare) possono comunque impedire l'accesso alla misura, rendendo irrilevanti questioni costituzionali proposte se sul caso concreto tale ostatività sussiste.
  • La difesa, in casi analoghi, dovrebbe produrre e documentare puntualmente tutte le evidenze positive (relazioni trattamentali dettagliate, atti che attestano l'estinzione di reati, prove di riparazione, valutazioni psico-sociali) e richiedere al giudice un esame motivato e comparativo di tali elementi rispetto ai dati di pericolosità di base.

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