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Sentenza

Sentenza n. 3337/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 192/2025 depositata il 13.02.2025 dal Tribunale di Monza, Sezione lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e disposto l’accredito di euro 1.500,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, n. 192/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo e ordinato al Ministero l’accredito di euro 1.500,00 per le annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il titolo era stato notificato al Ministero, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ma l’Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio, il Ministero ha accreditato l’importo dovuto; il ricorrente ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell’avvenuta soddisfazione della pretesa creditoria mediante l’accredito dell’importo dovuto in esecuzione del giudicato. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuto meno l’interesse all’ulteriore esecuzione coattiva. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziario passato in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario adottare misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, anche se la causa viene definita con cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale elimina l’interesse all’esecuzione coattiva del titolo, ma non impedisce di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, ponendole a carico dell’amministrazione che ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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