Sentenza n. 2706/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 3754 del 02/05/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav., divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli in data 14.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli - Sezione Lavoro, n. 3754 del 2 maggio 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli - Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva accertato il loro diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per specifici anni scolastici e aveva condannato il Ministero a mettere a loro disposizione la carta o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 16 ottobre 2024, ma non risultava eseguita. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile, senza documentare l'avvenuta esecuzione né dedurre valide ragioni ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 14 maggio 2025, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Il Ministero è stato ordinato di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo a corrispondere alle ricorrenti quanto loro dovuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni e il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. È stata inoltre applicata una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. Il TAR ha precisato che la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'integrale soddisfacimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, nonché al compenso del commissario ad acta, quantificato in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata quale misura coercitiva indiretta per sollecitare l'esecuzione del giudicato; essa ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e, secondo il testo richiamato dal giudice, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla norma, successivo alla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, costituisce nella fattispecie uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e il termine previsto per l'adempimento è inutilmente decorso senza che l'Amministrazione abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
- In presenza di inottemperanza, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche di natura contabile o di bilancio.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
- La costituzione dell'Amministrazione con un mero atto di stile, in assenza di prova dell'avvenuta esecuzione o di valide ragioni ostative, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'adozione delle misure coercitive necessarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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