Sentenza del 21/07/2016 n. 281 - Comm. Trib. Prov. Como
ACCERTAMENTO - IRPEF - Redditometro - Presunzione maggior reddito - Prova contraria - Onere della prova del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la presunzione di maggior reddito derivante dalle spese e dagli incrementi patrimoniali rilevati dall'Ufficio, sostenendo che tali disponibilità potevano derivare da redditi conseguiti in precedenza, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La questione riguardava l'idoneità della prova contraria e, in particolare, la necessità di dimostrare documentalmente il collegamento tra la provvista già disponibile e lo specifico investimento o la spesa contestata.
La decisione
La presunzione di maggior reddito applicata dall'Ufficio può essere superata dal contribuente, ma solo mediante una prova contraria concreta, analitica e adeguatamente documentata. Non è sufficiente allegare genericamente l'esistenza di redditi esenti o già tassati: occorre dimostrare sia la formazione della provvista, sia il suo effettivo utilizzo per sostenere lo specifico incremento patrimoniale o la spesa contestata. L'onere della prova contraria grava quindi sul contribuente.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro
La disponibilità di beni, servizi o incrementi patrimoniali può fondare una presunzione di maggiore capacità contributiva e quindi di maggior reddito. La presunzione è superabile, ma il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e documentata.
Principio giurisprudenziale sull'onere della prova contraria del contribuente
Il contribuente deve dimostrare documentalmente la provenienza delle somme da redditi pregressi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e il loro concreto impiego per lo specifico investimento o la spesa contestata.
Cassazione, sentenze n. 6813/2009, n. 23785/2010, n. 4183/2013, n. 916/2016 e n. 1638/2016
La giurisprudenza conferma che la prova contraria non può essere generica o meramente presuntiva: deve ricostruire la formazione della provvista e il rapporto causale tra tale provvista e l'incremento patrimoniale.
Massime di principio
- Nel redditometro, la presenza di spese rilevanti o incrementi patrimoniali può far presumere un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato.
- Il contribuente può contestare la presunzione dimostrando che le somme utilizzate provenivano da redditi maturati in precedenza, esenti o già tassati alla fonte.
- La prova deve essere specifica, documentale e riferita alla singola spesa o investimento; non basta indicare genericamente risparmi, donazioni o disponibilità pregresse.
- È necessario ricostruire sia l'origine della provvista, sia il suo effettivo impiego, preferibilmente attraverso documentazione bancaria, contratti, atti di vendita, dichiarazioni fiscali o altri elementi tracciabili.
- In assenza di una ricostruzione documentale del collegamento tra disponibilità finanziaria e spesa contestata, la presunzione dell'Amministrazione finanziaria tende a rimanere valida.
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