Sentenza n. 1517/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 117/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 592/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di euro 1.000,00 mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 117/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l'importo nominale di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione. Prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme risultanti dal giudicato. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, e liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
essendo stata interamente soddisfatta la pretesa della parte ricorrente
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione resistente solo nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato sopravvenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, essa può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alle spese del giudizio, anche se la domanda non viene più esaminata nel merito.
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