Cassazione Penale, Sentenza n. 7382/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per morte dell'imputato (decesso accertato in data 3/10/2020). La decisione è stata pronunciata il 28/01/2022; la Corte non ha proceduto ad esaminare nel merito la questione della non imputabilità poiché l'estinzione del reato ha reso la vicenda processuale priva di oggetto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giussani impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso la non imputabilità. Successivamente è stato prodotto il certificato di morte del Comune di Urbino attestante il decesso del ricorrente il 3/10/2020, e si chiedeva l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
L'art. 385 c.p. individua il reato per cui l'imputato era stato condannato; nella sentenza impugnata tale condanna era stata confermata ma la Corte di cassazione non ha riformato il convincimento sulla fattispecie sostanziale perché ha dichiarato l'estinzione del reato a causa della morte dell'imputato, estinguendo così l'azione penale e l'efficacia della sentenza.
principio dell'estinzione del reato per morte dell'imputato
La Corte ha applicato il principio per cui il decesso dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rendendo improcedibile l'ulteriore esame delle questioni sostanziali.
Massime di principio
- La produzione di un certificato di morte dell'imputato comporta, se accertata la morte avvenuta prima dell'esecutività della sentenza, l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
- Quando il reato si estingue per morte dell'imputato le questioni relative alla colpevolezza o alla imputabilità diventano prive di oggetto e non vengono esaminate dalla Cassazione.
- È importante produrre tempestivamente la prova del decesso (es. certificato di morte) nel procedimento di impugnazione perché ciò può determinare la cessazione del processo e l'annullamento della sentenza impugnata.
- L'annullamento per estinzione del reato non equivale a una pronuncia sulla innocenza o responsabilità sostanziale dell'imputato; opera quale effetto estintivo dell'azione penale.
- Nei casi in cui il decesso sopravvenga dopo la pronuncia ma prima della definizione del procedimento, l'ordine di sospensione/estinzione va valutato in relazione al momento del decesso rispetto alla definitività della sentenza.
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