Cassazione Penale, Sentenza n. 19076/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione per il reato previsto dall'art. 3 legge n. 110/1975: si contestava che l'imputato avesse alterato un fucile da caccia mediante l'apposizione di una staffa per l'innesto di un led a raggi infrarossi, aumentandone la potenzialità di offesa o agevolandone l'uso per la caccia notturna. Il Procuratore sosteneva che la modifica rientrasse nelle "caratteristiche meccaniche" di cui all'art. 3 e che il Tribunale avesse trasformato in elemento costitutivo della fattispecie il dato descrittivo della finalità venatoria. In subordine si deduceva la mancata applicazione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975 (richiamato art. 240 c. 2 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale: l'art. 3 punisce solo le alterazioni che riguardano le caratteristiche meccaniche o le dimensioni dell'arma e che concretamente conseguono un aumento della potenzialità offensiva o una maggiore agevolezza di porto/uso/occultamento. L'apposizione della staffa per il led è stata valutata come aggiunta esterna non idonea ad alterare il funzionamento effettivo dell'arma e, inoltre, la condotta è risultata priva di offensività in concreto dato il contesto lecito (attività venatoria) e l'assenza di elementi probabilistici di uso per finalità diverse. Il motivo sulla confisca è stato assorbito: la confisca obbligatoria non può essere disposta quando interviene assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
"chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento"
La norma richiede che l'alterazione riguardi le caratteristiche meccaniche o le dimensioni dell'arma; modifiche esterne che non incidono sul funzionamento effettivo sono penalmente irrilevanti. L'aumento di offensività va valutato concretamente (principio di offensività), non in astratto.
art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152
Richiama l'applicazione dell'art. 240 c. 2 c.p. in materia di confisca delle armi; tuttavia la confisca obbligatoria non trova applicazione in caso di assoluzione per insussistenza del fatto.
art. 240, comma secondo, codice penale (richiamato)
Prevede la confisca per reati concernenti armi; nel caso esaminato la Corte ha ribadito che la misura non può essere ordinata in presenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 3 l'intervento sull'arma deve incidere sulle caratteristiche meccaniche o sulle dimensioni; semplici accessori esterni che non modificano il funzionamento effettivo sono, di regola, non punibili sotto tale fattispecie.
- La valutazione della "maggiorata offensività" è concreta: si esamina la reale idoneità della modifica a creare un pericolo per la pubblica incolumità, tenendo conto del contesto di fatto e delle modalità dell'uso.
- Il fatto che l'arma sia destinata alla caccia o che la modifica sia finalizzata all'attività venatoria non può automaticamente escludere la responsabilità, ma il carattere descrittivo della finalità non deve essere trasformato in elemento costitutivo senza riscontri fattuali sulla maggiore offensività.
- La confisca obbligatoria delle armi trova generalmente applicazione per reati relativi alle armi, ma è esclusa quando l'imputato è assolto nel merito per insussistenza del fatto; va dunque disposta solo in presenza di una pronuncia di condanna o di proscioglimento non per insussistenza.
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