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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01326/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP a carico di Graziano per partecipazione/organizzazione alle attività della 'ndrina di Cariati (associazione mafiosa) e per un episodio di tentata estorsione in danno di De Luca Giuseppe. Il ricorrente ha dedotto: vizio di motivazione (omessa autonoma valutazione degli elementi probatori e mancato esame degli elementi difensivi che avrebbero dimostrato la cessazione dell'intraneità), insufficienza degli indizi circa la tentata estorsione (incontro casuale), e sproporzione della misura cautelare con riferimento alla posizione effettiva dell'indagato

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione congrua, coerente e logica richiamando plurime fonti probatorie (sentenze passate in giudicato sulla cosca Farao-Marincola, dichiarazioni di collaboratori quali Aloe e Farao, intercettazioni e provvedimenti cautelari recenti) idonee a dimostrare la perdurante operatività della 'ndrina di Cariati e l'intraneità attuale di Graziano. Quanto alla tentata estorsione, il Tribunale aveva sufficientemente motivato l'identificazione e il ruolo di Graziano nell'episodio. La Corte ha confermato l'applicabilità della doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. per associazioni mafiose "storiche" e ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prove concrete di recesso o cessazione del vincolo associativo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94 c.p.p. in ragione dello stato detentivo

Norme richiamate

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come vizio per presunta mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse invece svolto una selezione motivata degli elementi ritenuti significativi, escludendo la nullità o carenza motivazionale invocata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto della disciplina delle misure cautelari; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei principi relativi alla contestazione e motivazione della misura

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Interpretata come fonte della cosiddetta doppia presunzione per le associazioni mafiose "storiche": sussiste una presunzione di persistenza delle esigenze cautelari che può essere superata solo da prove concrete di recesso dall'associazione o di esaurimento dell'attività associativa

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è stato qualificato come "storico" nel caso in esame; per tali associazioni la giurisprudenza riconosce una maggiore difficoltà a ritenere venute meno le esigenze cautelari senza prova oggettiva e specifica della cessazione del vincolo

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti di comunicazione dovuti per lo stato di detenzione del ricorrente

Massime di principio

  • In casi di associazione mafiosa "storica" la persistenza delle esigenze cautelari si presume: il solo decorso del tempo o periodi di latitanza/detenzione non sono di per sé sufficienti a dimostrare il recesso dall'associazione
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se riscontrate da altri elementi (es. intercettazioni, provvedimenti cautelari, sentenze passate in giudicato), hanno elevata valenza dimostrativa nella valutazione dei gravi indizi
  • La Corte di legittimità non svolge un nuovo esame di merito degli elementi di fatto: può censurare la motivazione solo se priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o meramente apparente
  • Per superare la presunzione di pericolo cautelare occorrono prove concrete e specifiche di rescissione del legame con il sodalizio (ad es. collaborazione attiva, trasferimento stabile in altra area, atti che dimostrino un effettivo e obiettivo distacco)
  • Contestazioni difensive generiche o mere rivalutazioni alternative del medesimo compendio probatorio sono in genere inidonee a far revocare misure cautelari fondate su combinazione di collaborazioni, intercettazioni e precedenti giudiziari
  • In contestazioni di singoli episodi (es. tentata estorsione) il giudice deve motivare l'identificazione degli interlocutori e la connessione con l'indagato; tuttavia le perplessità della difesa sulle ricostruzioni possibili non sono sufficienti se il giudice ha dato spiegazioni puntuali

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