Sentenza n. 212/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, formatosi, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U.A.), con riferimento all’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (“VIA”), presentata dalla ricorrente società, in data 15 luglio 2022, codice procedura MASE 8709, per la realizzazione del Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 28,462 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di San Martino in Pensilis, Ururi e Rotello (Cb); e per la condanna della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ad adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, ex art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006; del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a provvedere sulla menzionata istanza, con provvedimento espresso di Valutazione d’impatto ambientale, ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., superando l’illegittima inerzia serbata nei confronti della società proponente; oltre che per la nomina, sin d’ora e qualora ritenuto opportuno, di apposito commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., affinché intervenga, in sostituzione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del MASE, adottando il provvedimento di VIA, in caso di perdurante inerzia della Commissione, ovvero del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nei termini che si disporranno per l’adempimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla procedura di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione alla rete nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato il 15 luglio 2022 un’istanza di avvio della procedura di VIA per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 28,462 MW. La documentazione era stata pubblicata il 26 aprile 2023 e la consultazione del pubblico si era conclusa il 26 maggio 2023. Dopo alcuni pareri e osservazioni, tra cui il parere del Ministero della cultura del 7 novembre 2024, il procedimento era rimasto nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione PNRR-PNIEC, senza adozione del provvedimento finale. La società aveva quindi presentato una diffida il 2 febbraio 2026 e, ricevuta una nota meramente soprassessoria del MASE il 24 febbraio 2026, aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna della Commissione alla predisposizione dello schema di VIA e del MASE alla conclusione del procedimento, nonché la nomina di un commissario ad acta. Deduceva la violazione dell’art. 25, commi 2-bis, 2-quater e 7, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 2 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dei principi di legalità, buon andamento, efficienza, tutela dell’affidamento, certezza del diritto e giusto procedimento, nonché del principio euro-unitario di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Le amministrazioni eccepivano, tra l’altro, la tardività dell’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del presupposto temporale dell’azione avverso il silenzio. Secondo il Collegio, il termine massimo per la conclusione della VIA era pari a 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione, sicché, considerando il 26 maggio 2023 quale data rilevante, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 3 novembre 2023. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., l’azione contro il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento, ma comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il ricorso, notificato il 26 febbraio 2026, era quindi tardivo. Il TAR ha qualificato la conseguenza come inammissibilità, ritenendo il termine annuale un presupposto imprescindibile dell’azione, anziché come irricevibilità. La diffida del 2 febbraio 2026 non poteva riaprire il termine, poiché aveva contenuto meramente sollecitatorio e non costituiva una nuova istanza di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; inoltre, era stata presentata quando il termine annuale era già scaduto. Il Collegio ha precisato che l’inammissibilità processuale non incide sulla perdurante validità dell’istanza amministrativa, che potrà essere trattata dal MASE secondo i criteri di priorità previsti dall’art. 8 d.lgs. n. 152/2006. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
“decorsi i termini per la conclusione del procedimento e negli altri casi previsti dalla legge, chi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere”; “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”
L’azione avverso il silenzio è soggetta al termine massimo di un anno dalla scadenza del termine procedimentale; il decorso di tale termine determina l’inammissibilità dell’azione per carenza di un presupposto imprescindibile.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l’azione avverso il silenzio, utilizzato dalla ricorrente insieme all’art. 31 c.p.a.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Il termine massimo per la conclusione della procedura di VIA è stato calcolato dal giudice in 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione, con scadenza individuata nel 3 novembre 2023.
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Individua la documentazione progettuale e gli allegati da presentare per l’avvio della procedura di VIA.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC la competenza per l’attività istruttoria nei procedimenti di VIA relativi ai progetti rientranti nell’ambito previsto dalla norma.
art. 8 d.lgs. n. 152/2006
Rileva per i criteri di priorità secondo i quali l’istanza amministrativa potrà essere successivamente trattata.
art. 2 l. n. 241/1990
Fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta finché perdura l’inerzia amministrativa, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento; il superamento di tale termine priva il ricorso di un presupposto imprescindibile e ne determina l’inammissibilità.
- Una diffida o nota sollecitatoria presentata dopo la scadenza del termine annuale non riapre né proroga il termine per proporre l’azione avverso il silenzio.
- Affinché una comunicazione del privato possa valere come nuova istanza idonea a far decorrere un nuovo termine processuale, deve contenere una richiesta di riapertura o di nuovo avvio del procedimento e non limitarsi a sollecitare la conclusione del procedimento originario.
- La possibilità di riproporre una nuova istanza di avvio del procedimento, prevista dall’art. 31, comma 2, c.p.a., non consente di eludere il termine annuale mediante la semplice presentazione di diffide successive, poiché ciò renderebbe sostanzialmente privo di effetto il termine posto a tutela della certezza dei rapporti giuridici.
- La tardività dell’azione giudiziale contro il silenzio non determina, di per sé, la perdita di validità dell’istanza amministrativa originaria, che resta suscettibile di trattazione secondo l’ordine e i criteri di priorità applicabili.
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