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Sentenza

Sentenza n. 414/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - del provvedimento n. 2905/2019 del 29.11.2019, recante diniego di condono edilizio e ordine di demolizione delle opere non sanate; - nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza n. 192714/2019 del 07.06.2019.

Giustizia amministrativa202000252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio e contestuale ordine di demolizione di opere realizzate nella fascia di rispetto cimiteriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di diniego del condono richiesto per la chiusura con infissi di una loggia, l'ampliamento di un servizio igienico e la realizzazione di un ripostiglio, opere situate entro 200 metri dal cimitero di Trespiano. Ha dedotto: la violazione degli obblighi di acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti già nella disponibilità dell'amministrazione e l'ingiustizia manifesta, sostenendo che il Comune avrebbe potuto verificare autonomamente la consistenza degli interventi e la loro riconducibilità al limite del 10 per cento previsto dall'art. 338, comma 7, R.D. 1265/1934; la violazione dell'art. 35 della legge n. 47/1985, assumendo la formazione del silenzio-assenso per il decorso di ventiquattro mesi, la completezza documentale della pratica, il pagamento delle somme dovute e l'accatastamento; la violazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che un'eventuale carenza documentale non avrebbe impedito la formazione del provvedimento tacito e che il Comune avrebbe dovuto prima annullarlo in autotutela; l'illegittimità derivata dell'ordine di demolizione; infine, la violazione dell'art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001, per la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza e per l'omessa motivazione della scelta della demolizione anziché della sanzione pecuniaria, in ragione dell'asserita equiparazione dell'area alle zone omogenee A.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato il vincolo cimiteriale previsto dall'art. 338 R.D. 1265/1934 come vincolo legale, assoluto e operante anche senza recepimento negli strumenti urbanistici, esteso a ogni edificio e intervento incompatibile, inclusi gli ampliamenti plano-volumetrici e i manufatti pertinenziali. La deroga del comma 7, relativa agli interventi di recupero e agli ampliamenti entro il 10 per cento, è norma eccezionale di stretta interpretazione e non consente trasformazioni comportanti nuovo consumo di suolo o ampliamenti eccedenti i limiti consentiti. Il Comune ha legittimamente negato il condono poiché la ricorrente non ha fornito tempestivamente, nel procedimento, la prova della data di realizzazione, della consistenza delle opere e dello stato originario dell'immobile; la documentazione prodotta solo dopo il diniego non era idonea a trasferire sull'amministrazione l'onere probatorio. Il giudice ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso: il decorso del termine, il pagamento e l'accatastamento non bastano in assenza dei presupposti oggettivi del condono, che mancano per opere realizzate in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. Tale impedimento vale sia per il provvedimento espresso sia per il silenzio-assenso. Ne è conseguito il rigetto del motivo di illegittimità derivata dell'ordine di demolizione. Sono state infine respinte le censure relative alla Soprintendenza e alla mancata motivazione sulla sanzione pecuniaria, poiché in presenza del vincolo assoluto nessun intervento è assentibile, non occorre il parere della Soprintendenza e la demolizione costituisce la conseguenza necessaria della violazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 338, commi 5 e 7, R.D. 1265/1934

    All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso

    Il comma 5 esprime un vincolo cimiteriale assoluto di inedificabilità, mentre il comma 7 introduce una deroga eccezionale e di stretta interpretazione, limitata agli interventi di recupero e agli ampliamenti entro il 10 per cento, senza consentire nuove trasformazioni incompatibili.

  • art. 33 legge 47/1985

    Esclude la sanabilità delle opere realizzate in aree gravate da vincoli comportanti inedificabilità assoluta.

  • art. 35, comma 18, legge 47/1985

    Fermo il disposto del primo comma dell’art. 40 e con l’esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento

    Il silenzio-assenso sul condono presuppone, oltre al decorso del termine, il pagamento e l'accatastamento, anche la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sanatoria; è escluso nei casi di cui all'art. 33, comprese le opere realizzate in zona di inedificabilità assoluta.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha escluso che potesse fondare la tesi della formazione del silenzio-assenso o l'obbligo del Comune di procedere previamente all'annullamento in autotutela.

  • art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La disciplina invocata sulla trasmissione alla Soprintendenza e sulla scelta della sanzione non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione quando l'intervento ricade in un'area soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità.

  • artt. 1, comma 2, e 18, comma 2, l. 241/1990

    Le norme sull'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti non esonerano il richiedente dal provare le circostanze edilizie rientranti nella propria disponibilità, in particolare data di realizzazione, consistenza delle opere e stato originario dell'immobile.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    La norma è stata invocata in relazione all'acquisizione d'ufficio, ma non è stata ritenuta idonea a trasferire sull'amministrazione l'onere di provare gli elementi necessari alla sanatoria.

Massime di principio

  • Il vincolo cimiteriale previsto dall'art. 338 R.D. 1265/1934 ha natura legale e carattere assoluto: opera anche in assenza di recepimento negli strumenti urbanistici e impedisce la realizzazione di edifici e opere incompatibili, comprese le opere di ampliamento e i manufatti pertinenziali.
  • La deroga al vincolo cimiteriale prevista dall'art. 338, comma 7, R.D. 1265/1934 è eccezionale e di stretta interpretazione; consente soltanto interventi di recupero o funzionali all'utilizzo di edifici preesistenti, entro il limite dell'ampliamento ammesso, e non trasformazioni comportanti nuovo consumo di suolo o ampliamenti eccedenti tale limite.
  • Nelle procedure di condono o sanatoria edilizia, il richiedente deve provare la data di realizzazione, la consistenza delle opere abusive, la consistenza originaria e lo stato legittimo dell'immobile quando tali circostanze rientrano nella sua disponibilità; in mancanza, l'amministrazione può negare la sanatoria, anche se dispone di propri archivi o banche dati.
  • Il silenzio-assenso previsto dall'art. 35, comma 18, legge n. 47/1985 non si forma per opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta: il decorso del termine, il pagamento delle somme dovute e l'accatastamento non possono supplire alla mancanza dei presupposti oggettivi del condono.
  • Quando le opere insistono su un'area soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità, il diniego di sanatoria e il conseguente ordine di demolizione non richiedono l'acquisizione del parere della Soprintendenza previsto per fattispecie diverse, né una specifica motivazione sulla preferenza della demolizione rispetto alla sanzione pecuniaria, poiché la rimozione delle opere incompatibili costituisce conseguenza necessaria della violazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoria

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