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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10567/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fugardo ha impugnato la sentenza di condanna denunciando: (1) errata applicazione della fattispecie di evasione (art. 385 c.p.), sostenendo che l'allontanamento dal domicilio era avvenuto per dialogare con gli agenti e non per sottrarsi ai controlli; (2) errata qualificazione e applicazione della continuazione tra evasione e resistenza (art. 81 c.p.); (3) errata qualificazione della condotta come violenta/minacciosa ai sensi dell'art. 337 c.p.; (4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale che estendeva l'istituto anche alla resistenza a pubblico ufficiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al reato di evasione: ha annullato senza rinvio la condanna per evasione (capo b) perché il fatto non sussiste, valutando che l'allontanamento di circa 50 m avvenne alla presenza degli agenti e non impedì i controlli (difetto di offensività concreta). Ha invece respinto il motivo sulla insussistenza del reato di resistenza: la condotta violenta, intimidatoria e autolesiva verso gli agenti integra il reato di resistenza (art. 337). Ha inoltre rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità, ritenendola inapplicabile per la ricorrente abitualità e i precedenti; conseguentemente ha rideterminato la pena per il reato di resistenza in anni 1 e mesi 3, e con la diminuente del rito abbreviato in mesi 10 di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Delimita il reato di evasione come l'allontanamento ingiustificato dal domicilio durante gli arresti domiciliari e la sottrazione ai controlli; la Corte ha interpretato che non sussiste quando l'allontanamento avviene in presenza degli agenti e non impedisce le verifiche (difetto di offensività concreta).

  • art. 337 cod. pen.

    Disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte lo ha ritenuto integrato da condotte che impieghino forza fisica, minacce o azioni violente dirette a ostacolare l'operato degli agenti e a esporli a pericolo.

  • art. 81 cod. pen.

    Prevede la continuazione tra più delitti; qui la difesa aveva chiesto la sua applicazione tra evasione e resistenza, ma l'assoluzione per evasione ha reso irrilevante la doglianza in punto di continuazione.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamata come circostanza aggravante funzionalmente correlata; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante (recidiva/analoga circostanza) per la determinazione della pena.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferimento alle esigenze cautelari che giustificano gli arresti domiciliari; la norma spiega la finalità del divieto di allontanamento salvaguardato dall'art. 385 c.p.

  • art. 49 comma 2 cod. pen.

    Principio del difetto di offensività: utilizzato per escludere la rilevanza penale quando la condotta non determina offesa concreta; applicato per assolvere dall'accusa di evasione nella fattispecie.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte riconosce la possibilità di applicarla ai procedimenti in corso dopo la dichiarazione di illegittimità, ma richiede che la condotta sia occasionale e non abituale: nel caso specifico è stata ritenuta inapplicabile per la comprovata abitualità e i precedenti.

  • art. 609 comma secondo cod. proc. pen.

    Richiamato per l'applicazione della nuova disciplina sostanziale ai procedimenti pendenti in sede di legittimità; la Corte lo utilizza come fondamento della possibilità di applicare di ufficio la causa di non punibilità nei procedimenti in corso.

Massime di principio

  • Per il reato di evasione (art. 385 c.p.) è necessario un allontanamento ingiustificato che concreteamente ostacoli i controlli: un'uscita alla presenza degli agenti che non impedisca le verifiche può non integrare il reato (difetto di offensività).
  • Il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) comprende non solo il divincolarsi passivo ma anche condotte attive, minacciose o violente, comprese azioni autolesive finalizzate a intimidire o ostacolare gli agenti, e può integrare un pericolo per la loro incolumità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere applicata anche ai procedimenti pendenti dopo modifiche/decadenze costituzionali, ma non è riconoscibile se la condotta è abituale o sussistono precedenti rilevanti che ne escludono l'eccezionalità.
  • Quando una condotta è già stata oggetto di decisione in altro procedimento per gli stessi fatti (medesimo fatto materiale), la Corte deve evitare il bis in idem; eventuali decisioni pregresse incidono sull'ammissibilità della contestazione e sulla configurazione dei reati.
  • L'annullamento di una contestazione comporta la rivalutazione della pena per i reati rimasti a carico, tenendo conto delle aggravanti o attenuanti applicate in sede di merito e della diminuzione prevista per il rito (es. abbreviato).
  • Le questioni di qualificazione giuridica (es. qualificare come evasione o semplice spostamento) dipendono fortemente dalla concreta dinamica dei fatti e dalla valutazione della offensività e ostatività del comportamento rispetto all’azione di polizia.

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