Ordinanza n. 89/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammissione e aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di ritiro, trasporto e conferimento a smaltimento o recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi a rischio infettivo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ammissione e l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, chiedendone la sospensione cautelare e, ove già stipulato, la declaratoria di illegittimità e inefficacia del contratto. Ha dedotto, tra l’altro, che la controinteressata avrebbe fornito informazioni false o fuorvianti in una precedente procedura, integranti un grave illecito professionale; l’illegittima composizione o modifica della commissione di gara; nonché, in via subordinata, vizi del bando, del disciplinare e del capitolato, con riferimento alla disciplina dei criteri di valutazione della procedura. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione della ricorrente principale e sostenendo che quest’ultima avrebbe fornito informazioni false o fuorvianti nella procedura oggetto del giudizio, tali da configurare un grave illecito professionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che il ricorso principale e quello incidentale presentano una simmetria escludente, poiché entrambe le parti si contestano reciprocamente la commissione di un grave illecito professionale mediante informazioni false o fuorvianti. Quanto alla controinteressata, le circostanze dedotte dalla ricorrente risultano smentite dall’esito del procedimento ANAC relativo alla precedente selezione, nel quale la condotta è stata esclusa e non è stata applicata alcuna sanzione. Quanto alla ricorrente principale, le contestazioni del ricorso incidentale non sono state ritenute condivisibili, trattandosi di valutazioni della stazione appaltante caratterizzate da ampia discrezionalità e comunque ragionevoli e coerenti con la documentazione prodotta. Il Collegio ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni rese dalla controinteressata, benché facessero riferimento alle disposizioni del precedente codice dei contratti pubblici, fossero sostanzialmente conformi alla disciplina corrispondente del nuovo codice e comunque superate dal DGUE, risultando coerenti con la lex specialis e con il d.lgs. 36/2023. Le censure sulla composizione della commissione non sono state assistite da prova dell’incidenza concreta sullo svolgimento della procedura. Sono state ritenute infondate anche le censure subordinate contro la lex specialis, poiché il servizio era standardizzato, privo di particolare complessità tecnica, puntualmente regolato dalla normativa ambientale quanto ad autorizzazioni, modalità operative e caratteristiche dei contenitori, oltre che soggetto al rispetto della clausola sociale. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il giudizio è stato rinviato alla trattazione di merito all’udienza pubblica del 24 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta in assenza di una valutazione favorevole dei presupposti per la sospensione degli atti di gara.
d.lgs. 36/2023
Il riferimento, contenuto nelle dichiarazioni della controinteressata, alla disciplina del precedente codice non ha determinato l’inesistenza delle dichiarazioni, ritenute sostanzialmente conformi alla corrispondente disciplina del nuovo codice e coerenti con la lex specialis.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- La contestazione di un grave illecito professionale fondato su informazioni false o fuorvianti non può condurre all’esclusione dell’operatore quando il procedimento attivato dall’autorità competente abbia escluso la condotta contestata e non abbia applicato sanzioni.
- La valutazione della stazione appaltante sulla rilevanza e attendibilità delle informazioni rese dall’operatore ai fini del grave illecito professionale rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa e può essere sindacata solo in presenza di irragionevolezza, incoerenza o travisamento adeguatamente dimostrati.
- Il richiamo, nelle dichiarazioni di gara, a disposizioni del precedente codice dei contratti pubblici non determina di per sé l’inesistenza o l’invalidità delle dichiarazioni quando il loro contenuto sostanziale corrisponda alla disciplina vigente, sia coerente con la lex specialis e risulti comunque integrato o superato dal DGUE.
- La censura relativa all’illegittima composizione della commissione di gara, nella fase cautelare, richiede la dimostrazione di una concreta incidenza della composizione contestata sull’andamento o sull’esito della procedura.
- Per un servizio standardizzato, disciplinato puntualmente dalla normativa tecnica di settore e non caratterizzato da particolare complessità, la stazione appaltante può predisporre una lex specialis con criteri di valutazione non particolarmente complessi, purché coerenti con l’oggetto dell’affidamento e con le prescrizioni applicabili.
- La presenza di una simmetria escludente tra ricorso principale e ricorso incidentale non comporta automaticamente l’esclusione di entrambe le imprese: ciascuna contestazione deve essere valutata autonomamente, verificando in concreto la sussistenza del grave illecito professionale dedotto.
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