Cassazione Penale, Sentenza n. 22033/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per tre anni, per mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente deduceva violazione del d.lgs. n.159/2011 per motivazione apparente: la Corte avrebbe fatto riferimento a condanne fino al 2016 (in realtà 2006), non avrebbe valutato i provvedimenti positivi della magistratura di sorveglianza (percorso riabilitativo), avrebbe sottovalutato il limitato numero di frequentazioni con pregiudicati e l'attività lavorativa ininterrotta, e avrebbe errato nell'applicare i criteri di attualità richiamando impropriamente la sentenza Corte cost. n.162/2024 (che esigerebbe "almeno due anni" di detenzione)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha richiamato il limitato perimetro del controllo di legittimità sulle misure di prevenzione (ammesso solo il vizio di legge e, quanto alla motivazione, solo l'ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione completa e logica: il ricorrente è risultato capo/promotore del clan Pagnozzi, con condanne per 416-bis e altri reati, e con estorsioni commesse nell'agosto 2018 e nel 2019; vi sono emergenze investigative (intercettazioni, dichiarazioni, misura cautelare di settembre 2023 confermata) e procedimenti penali in corso, elementi che giustificano la persistenza dell'attualità pericolosa. Le censure sullo sbaglio dell'anno, sui provvedimenti di sorveglianza precedenti e sull'attività lavorativa sono state ritenute non decisive. La richiamata pronuncia costituzionale non si applica perché il ricorrente non è stato in detenzione per esecuzione di pena per almeno due anni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Richiamato dal ricorrente per contestare l'omessa valutazione dell'attualità della pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della misura sia giustificata dai gravi elementi di fatto (ruolo apicale, estorsioni recenti, indagini e custodia cautelare) e che la normativa richiede valutazione concreta dell'attualità, che qui è stata compiuta correttamente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiama il principio per cui il vizio di motivazione non è normalmente sindacabile in Cassazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente; usato per delimitare il controllo della Corte di legittimità.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (massima Repaci, Rv. 260246)
Giurisprudenza richiamata per affermare il perimetro della censura in Cassazione sulle misure di prevenzione e per precisare che le critiche alla logica della motivazione sono inammissibili se la motivazione non è inesistente o meramente apparente.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
Richiamata per spiegare che il giudizio di Cassazione si è svolto a trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 416-bis c.p.
Reato associativo di tipo mafioso che è stato contestato al ricorrente; la sussistenza di tale ruolo apicale è elemento determinante per la valutazione della pericolosità sociale attuale.
art. 416-bis.1 c.p. e art. 7 L. 203/1991
Richiamati in relazione all'aggravamento delle estorsioni e ad altre condotte aggravate conness e al contesto di associazione mafiosa; contribuiscono alla valutazione della pericolosità.
Sentenza Corte costituzionale n. 162 del 2024
La Corte ha precisato che la pronuncia costituzionale richiede detenzione per esecuzione di pena di almeno due anni per alcune valutazioni; nella fattispecie la disposizione non era applicabile perché il ricorrente non aveva detenzione di esecuzione per tale durata.
Massime di principio
- In Cassazione, le censure sulle misure di prevenzione sono ammesse principalmente per vizio di legge; le critiche alla tenuta logica della motivazione sono inammissibili salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
- Per la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale rilevano elementi recenti e concreti: ruolo nell'organizzazione criminale, reati recenti e gravità delle condotte, emergenze investigative (intercettazioni, dichiarazioni, misure cautelari) e procedimenti pendenti.
- Provvedimenti favorevoli anteriori (es. valutazioni positive della magistratura di sorveglianza) e l'esercizio di un'attività lavorativa sono elementi da considerare ma non sono necessariamente decisivi se sussistono successivi e gravi indizi o fatti di reato.
- Errori formali od imprecisioni (es. anno di una condanna) possono essere irrilevanti se non incidono sul giudizio di fondo circa l'attualità della pericolosità.
- Le pronunce costituzionali che pongono condizioni (es. la durata minima della detenzione) si applicano solo quando ricorrono i presupposti specifici indicati dalla stessa sentenza; non producono effetti automatici se tali presupposti mancano.
- Proceduralmente, la trattazione scritta è possibile in Cassazione ai sensi della normativa emergenziale se non è richiesta la discussione orale.
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