Cassazione Penale, Ordinanza n. 05304/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando per il primo l'aspecificità dei motivi e per il secondo l'irregolarità della proposizione personale del ricorso, limitata alla sola elezione di domicilio presso il difensore con delega al deposito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte di appello. Il primo ricorso, presentato nell'interesse di uno degli imputati, è stato ritenuto aspecifico perché si limitava a censurare in modo generico la sentenza impugnata, senza indicare quale passaggio motivazionale fosse affetto da manifesta illogicità o contraddittorietà. Il secondo ricorso, proposto personalmente dall'altro imputato, è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente aveva soltanto eletto domicilio presso il difensore, delegandolo al deposito del ricorso, senza una valida proposizione personale idonea a superare il rilievo di inammissibilità. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso che non individua il concreto vizio di motivazione dedotto, limitandosi a lamentare in via apodittica illogicità o contraddittorietà della sentenza.
- La mera elezione di domicilio presso il difensore, accompagnata dalla delega al deposito dell'atto, non equivale di per sé a una valida e autonoma proposizione personale del ricorso, ove manchi un valido perfezionamento dell'atto impugnatorio secondo le forme richieste.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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