Ordinanza n. 14/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'atto dirigenziale contenuto nella nota del 5 novembre 2025, trasmessa con p.e.c. in pari data, avente ad oggetto «Procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure. Riscontro a nota prot. n. 49867 del 6/10/2025 contenente osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990» nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, ivi compresi tutti gli atti del procedimento, fra cui: -la delibera del Consiglio Comunale n. 291/2022, recante «Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure»; -la Delibera della Giunta comunale n. 47/2024, avente ad oggetto «Criteri per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure»; -l'avviso con cui è stata introdotta la procedura di affidamento relativa al compendio demaniale marittimo sito in Lungomare Rossetti 5-7 noto come Capo Nord; -tutti i verbali e gli atti della Commissione valutatrice incaricata della comparazione delle domande concorrenti relative all'affidamento in concessione del predetto compendio; -la nota prot. n. 40995 del 28 luglio 2025, recante, espressamente con valenza di avviso ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e ai fini di tale norma, comunicazione dell'esito dell'esame comparativo svolto dalla Commissione, con individuazione dell'istanza della Sammi s.r.l. quale proposta da preferire; -l'aggiudicazione della concessione e la stessa concessione, relative al predetto compendio, ove intervenute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto dirigenziale del 5 novembre 2025 e atti della procedura comparativa per l'affidamento in concessione del compendio demaniale marittimo denominato Capo Nord
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura comparativa indetta dal Comune per l'assegnazione in concessione di un compendio demaniale marittimo, nel cui ambito si è classificata al terzo posto, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Ha dedotto, con i primi tre motivi, l'errata o irragionevole formulazione dei criteri di valutazione; con il quarto e il quinto motivo, censure riferite alla posizione della seconda classificata; con il sesto e il settimo motivo, doglianze concernenti gli apprezzamenti effettuati dalla Commissione valutatrice.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto ai primi tre motivi, ha ritenuto, in sede cautelare, che la procedura per l'affidamento di un bene demaniale non sia soggetta alle medesime rigidità proprie delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; pertanto, non è stata ritenuta irragionevole la scelta di valutare le offerte mediante preferenze accordate di volta in volta alle diverse componenti, anziché attraverso l'attribuzione di punteggi per singole voci. Il quarto e il quinto motivo non sono stati ritenuti idonei a incidere sulla posizione della seconda graduata. Il sesto e il settimo motivo sono stati considerati diretti essenzialmente a contestare il merito delle valutazioni della Commissione, senza evidenziare, allo stato cautelare, profili sufficienti a giustificare l'intervento giudiziale. Quanto al periculum, il TAR ha rilevato che l'eventuale sospensione non avrebbe consentito alla ricorrente di utilizzare il bene, poiché la precedente concessione temporanea era scaduta il 20 ottobre 2025. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dell'esito dell'esame comparativo svolto dalla Commissione, con individuazione dell'istanza da preferire
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi e all'avviso relativo all'esito dell'esame comparativo.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'affidamento di beni demaniali non si applicano necessariamente le medesime rigidità proprie delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; può pertanto ritenersi legittima, in linea di principio, una valutazione basata sulla formulazione di preferenze tra le componenti delle offerte anziché sull'attribuzione di punteggi per ciascuna voce, purché non emergano profili di irragionevolezza.
- In sede cautelare, la contestazione degli apprezzamenti tecnici o valutativi della commissione non giustifica la sospensione degli atti quando si risolva nella mera contrapposizione della valutazione del concorrente a quella dell'organo valutatore e non evidenzi, con immediatezza, vizi apprezzabili di illogicità o arbitrarietà.
- Il periculum in mora deve essere concreto e attuale: la sospensione dell'esito di una procedura non è utile quando, anche in caso di accoglimento cautelare, il ricorrente non potrebbe comunque utilizzare il bene per la scadenza del precedente titolo concessorio.
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