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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27652/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di convalida dell'arresto e della misura di custodia cautelare adottati in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità olandesi per reati commessi anteriormente alla vigenza della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge per l'applicabilità della normativa estradizionale (reati anteriori al 7/8/2002); (2) inosservanza dell'art. 717, comma 2 c.p.p. per mancato preavviso adeguato al difensore (meno di 24 ore); (3) insufficiente motivazione sul pericolo di fuga, fondato solo sulla frequente attività lavorativa all'estero; (4) mancata prova certa dell'identità (comparazione dattiloscopica risultata negativa)

La decisione

La Corte ha respinto i primi due motivi: ha ritenuto che una richiesta di mandato di arresto europea per reati anteriori al 7/8/2002 possa essere trattata come domanda di estradizione purché soddisfi i requisiti formali e di competenza; il breve preavviso al difensore non ha comportato l'annullamento automatico perché il difensore era presente e avrebbe dovuto eccepire la nullità nei termini di legge (art. 182, comma 2 c.p.p.). Il quarto motivo è infondato: l'identificazione è stata ritenuta idonea tramite documento d'identità e confronto fotografico con materiale Interpol. Il terzo motivo è invece fondato: la Corte ha annullato il provvedimento impugnato perché la motivazione sul pericolo di fuga si è limitata a rilevare la possibilità materiale di spostamento (viaggi di lavoro) senza indicare elementi specifici, concreti e sintomatici di una preparazione della fuga clandestina. Esito finale: annullamento senza rinvio del provvedimento e disposizione di immediata liberazione di Kanbur, se non detenuto per altro

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    Regola l'esecuzione del mandato d'arresto europeo; per reati commessi prima della vigenza della legge, le istanze devono seguire la disciplina estradizionale anteriore, salvo che la richiesta EAW sia equipollente alla domanda di estradizione rispettando requisiti formali e di competenza

  • art. 716 c.p.p.

    Richiamato come norma del procedimento di estradizione applicabile alle richieste equivalenti; usato nel contesto della disciplina procedurale da seguire

  • art. 717 c.p.p.

    Regola le fasi dell'istruttoria in sede di consegna/estradizione; il comma 2 (preavviso al difensore) è norma di garanzia ma la sua inosservanza non determina automaticamente l'annullamento se il difensore è presente e non eccepisce nei termini

  • art. 718 c.p.p.

    Collegata alla disciplina procedurale dell'estradizione/mandato di arresto europeo; citata nel quadro delle norme da applicare per reati anteriori alla legge 69/2005

  • art. 182, comma 2 c.p.p.

    Prevede il termine per eccepire la nullità a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che il difensore, presente all'interrogatorio, avrebbe dovuto sollevare la questione nei termini previsti

  • art. 626 c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di comunicazione al Procuratore generale a seguito dell'annullamento; attiene alle comunicazioni tra uffici giudiziari

  • giurisprudenza citata (es. Sez. 6, n. 58531 del 28/12/2018 Kluzinski; Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014 Kivis)

    Conferma che la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo anteriore al 7/8/2002 può essere trattata secondo la disciplina estradizionale se sussistono equivalenze formali e di competenza

  • giurisprudenza sul pericolo di fuga (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023 Surdu; Sez. 1, n. 31765 del 10/09/2020 Akim; Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019 Vidrasan)

    Stabilisce che il pericolo di fuga deve essere motivato con elementi specifici, concreti e sintomatici di preparazione della fuga clandestina; la mera possibilità materiale di allontanamento non è sufficiente

Massime di principio

  • Le richieste EAW relative a reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 69/2005 possono essere trattate secondo le regole estradizionali: tuttavia l'EAW può essere equiparato a una domanda di estradizione solo se soddisfa i requisiti formali e di competenza previsti per l'estradizione
  • La mancata comunicazione con largo anticipo al difensore (es. meno di 24 ore) non comporta automaticamente nullità se il difensore è presente all'udienza e non solleva immediatamente l'eccezione nei termini processuali (art. 182 c.p.p.)
  • Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di fuga occorrono elementi concreti e specifici indicanti una preparazione o una intenzione clandestina di sottrarsi all'esecuzione della consegna: la semplice abitudine a spostarsi all'estero non è sufficiente
  • L'identificazione dell'estradando può essere ritenuta valida anche attraverso documento d'identità e confronto fotografico con banche dati internazionali (Interpol) quando la comparazione dattiloscopica non dia riscontri formali
  • Se la motivazione sul pericolo di fuga è carente, il provvedimento cautelare deve essere annullato e il rilascio immediato disposto salvo che sussistano altre cause di detenzione

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