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Sentenza

Sentenza n. 774/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5777/2021 pubblicata il 20.12.2021 dal Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro – R.G. 9263/2018

Giustizia amministrativa202504460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 5777/2021, relativa al pagamento di differenze retributive per mansioni superiori di DSGA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 5777/2021, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di DSGA e il Ministero era stato condannato al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 marzo 2023 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione provvedesse al pagamento. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e imponga a quest'ultima di conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento, anche considerando la costituzione meramente formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di pagare ai ricorrenti le somme riconosciute dal titolo esecutivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il commissario non è stato ritenuto ostativo all'adempimento spontaneo dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di applicare una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva e dell'ottemperanza.

  • art. 115 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe normativa del giudizio di ottemperanza, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, può essere fatta eseguire mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'Amministrazione non adempia spontaneamente all'obbligo posto dal titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione è tenuta a realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudice ordinario, non essendo sufficiente una mera attività formale o interlocutoria.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice; tale nomina non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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