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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13091/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e mezzo, con obbligo di soggiorno nella provincia e cauzione di 1.500 euro, e la confisca di due polizze assicurative, per la presunta pericolosità sociale generica del ricorrente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6/9/2011 n. 159. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza e attualità della pericolosità sociale; 2) motivazione apparente e mancata valutazione delle prove difensive; 3) illegittimità della confisca di una polizza intestata a terzi (sorella e nipote) per mancanza di prova di collegamento con il ricorrente; 4) errata applicazione e omessa motivazione in tema di sproporzione patrimoniale; 5) violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione congiunta della misura personale e della confisca di modesti valori patrimoniali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e che non siano sindacabili in sede di legittimità vizi di motivazione non rientranti nella fattispecie dell'assenza o della motivazione meramente apparente. Ha ritenuto la motivazione del decreto di merito ampia, puntuale e non mancante, avvalorata dalla precedente ordinanza cautelare e da risultanze investigative e processuali (compresa sentenza di primo grado nel processo 'Andrea Doria' e atti dell'operazione 'Oro Nero', anche se alcuni reati sono estinti per prescrizione). Ha dichiarato inoltre l'inammissibilità del motivo relativo alla polizza intestata a terzi per carenza di interesse del proposto a chiederne la restituzione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 10, comma 3; art. 7, comma 1

    Art. 1 lett. b) definisce la categoria di pericolosità sociale generica; art. 10 comma 3 limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge; art. 7 comma 1 e altre disposizioni richiedono motivazione adeguata del provvedimento di prevenzione, la cui mancanza può portare all'annullamento.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e); art. 616

    L'art. 606 c.p.p. disciplina i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'illogicità manifesta non è sovente sindacabile nel procedimento di prevenzione salvo casi di motivazione completamente assente o meramente apparente); l'art. 616 c.p.p. permette la condanna alle spese e l'ammenda alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, con possibile responsabilità per colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

  • Costituzione

    Garantisce il diritto al giusto processo e impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la mancanza radicale di motivazione può determinare nullità del provvedimento.

  • leggi storiche di riferimento alla materia delle misure di prevenzione

    legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4) richiamata dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamano il regime giuridico delle misure di prevenzione e confermano il quadro normativo che limita il sindacato in cassazione nei procedimenti di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: i vizi di motivazione non consentono di aggirare tale limite se la motivazione di merito è effettivamente presente e articolata.
  • Il giudice della prevenzione può valorizzare atti d'indagine, pronunce cautelari e anche accertamenti penalistici che siano stati estinti per prescrizione: la prescrizione non esclude automaticamente la rilevanza dei fatti per la valutazione della pericolosità.
  • Per far valere l'illegittimità di una misura patrimoniale relativa a beni intestati a terzi è necessario dimostrare un interesse diretto a ottenere la restituzione o addurre elementi concreti sul rapporto fiduciario; la mera censura circa la fittizietà dell'intestazione, senza interesse proprio, rende il motivo inammissibile.
  • La pericolosità sociale generica richiede la prova del triplice requisito (delitti commessi abitualmente in arco temporale significativo; effettiva produzione di profitti in capo al proposto; costituzione di tali reati dell'unica o rilevante fonte di reddito): l'assenza di uno di questi elementi, se provata, può ostare all'applicazione della misura.
  • Le censure circa la proporzionalità e la ragionevolezza della misura debbono essere sostenute con argomentazioni e prove concrete, anche temporali e patrimoniali; eccezioni generiche o apodittiche sono facilmente dichiarate inammissibili.

Testo integrale

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