Cassazione Penale, Ordinanza n. 08719/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un patteggiamento applicato dal GIP di Gela a seguito di accordo tra le parti, con pena di anni uno, mesi due e giorni otto di reclusione ed euro 300 di multa per detenzione e porto di arma clandestina e danneggiamento, uniti dal vincolo della continuazione; era stata inoltre riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. equivalenti alla contestata recidiva. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 69 c.p., sostenendo che, pur avendo il patteggiamento previsto l'equivalenza tra recidiva e attenuante, nel determinare l'aumento di pena ex art. 81, comma 4 c.p. si sarebbe comunque tenuto conto della recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il calcolo della pena fosse integralmente conforme all'accordo tra le parti. Ha osservato che la recidiva era contestata solo per il reato satellite, non rilevava direttamente e non era stata espressamente considerata, mentre l'aumento per continuazione ex art. 81 c.p. era compatibile con i limiti di legge. Ha inoltre richiamato il dovere del giudice, nel patteggiamento, di verificare la correttezza giuridica della richiesta, la congruità della pena e l'assenza evidente di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 6 c.p.
richiamato come circostanza attenuante riconosciuta in equivalenza rispetto alla recidiva contestata
art. 69 c.p.
evocato dal ricorrente per contestare il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuante
art. 81, comma 4 c.p.
utilizzato per l'aumento di pena per il reato satellite nell'ambito della continuazione; la Corte ne afferma la compatibilità con i limiti di legge
art. 129 c.p.p.
il giudice, nel patteggiamento, deve verificare che non emerga in modo evidente una causa di non punibilità
art. 444 c.p.p.
norma che regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti, con controllo giurisdizionale limitato ma doveroso
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 62, n. 6 cod. pen.
attenuante riconosciuta dal giudice di merito, posta in equivalenza con la recidiva
art. 69 cod. pen.
norma sulla comparazione tra circostanze, oggetto della censura difensiva
art. 81 cod. pen.
richiamato per la disciplina della continuazione e dell'aumento di pena
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo del giudice riguarda la correttezza giuridica dell'accordo, la congruità della pena e l'evidente insussistenza di cause di non punibilità, senza riesaminare nel merito la valutazione già concordata dalle parti se la pena rientra nei limiti di legge.
- La recidiva contestata per il solo reato satellite non incide automaticamente sul calcolo dell'aumento per continuazione, se non risulta espressamente considerata in modo autonomo e il trattamento sanzionatorio complessivo è conforme all'accordo e alla legge.
- La censura che contesti la comparazione tra attenuanti e aggravanti nel patteggiamento è inammissibile quando non evidenzi un errore giuridico effettivo nel calcolo della pena o la violazione dei limiti legali dell'accordo.
- In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
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