Cassazione Civile, Ordinanza n. 31926/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società due avvisi di accertamento e un avviso di contestazione sanzioni: il primo per il recupero di maggiori imposte IRES, IVA e IRAP per l'anno 2007, fondato sul disconoscimento di costi non inerenti e non di competenza e sulla riqualificazione di un finanziamento effettuato dal socio di maggioranza come utile occulto; il secondo per il recupero delle ritenute omesse, assumendo che il maggior utile fosse stato distribuito ai soci in una società a ristretta base azionaria; il terzo per le sanzioni connesse all'omesso versamento delle ritenute. In primo grado la contribuente aveva ottenuto integrale accoglimento, mentre in appello la CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, limitatamente a spese chilometriche. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, perché la CTR aveva annullato il secondo avviso fondandosi sul rilievo che i costi indeducibili non potevano essere considerati distribuiti ai soci, questione non dedotta dalla contribuente, la quale aveva contestato soltanto il quantum del maggior reddito e la pendenza dell'accertamento presupposto; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 ss. c.c., perché la CTR, nel negare la fittizietà del finanziamento del socio, aveva esaminato in modo atomistico i singoli indizi addotti dall'Ufficio senza verificarne la concordanza complessiva e la capacità presuntiva unitaria. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, contestando la deducibilità delle spese chilometriche, la pretesa extrapetizione della CTR su quel punto e la mancata considerazione di perdite pregresse.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondato sia il vizio di extrapetizione relativo al secondo avviso di accertamento sulle ritenute, sia il vizio di motivazione/violazione di legge relativo alla valutazione delle presunzioni sul finanziamento del socio. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della società, reputando infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo per difetto di autosufficienza. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può annullare un avviso di accertamento per ragioni non dedotte dal contribuente; nel contenzioso tributario i motivi di opposizione delimitano la domanda e un rilievo fondato su una diversa causa di invalidità integra extrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di impugnazione del vizio processuale di ultrapetizione o extrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare la violazione dell'art. 2729 c.c. e, in materia tributaria, dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per errata valutazione della prova presuntiva.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nella materia tributaria impone che gli indizi siano valutati complessivamente secondo i canoni della prova presuntiva, non in modo atomistico.
artt. 2727 e ss. c.c.
Le presunzioni richiedono la valutazione convergente degli indizi, che devono essere gravi, precisi e concordanti; l'omessa valutazione unitaria costituisce errore di diritto.
art. 2729 c.c.
Impone la valutazione complessiva degli elementi indiziari ai fini della prova presuntiva.
artt. 95 e 119 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati dalla società per sostenere la deducibilità delle spese, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata perché non si confrontava con il punto decisivo della mancanza di prova dell'inerenza.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È la disciplina rilevante, evocata indirettamente dalla Corte quale possibile riferimento corretto sulla deducibilità dei costi per inerenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo alle perdite pregresse è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata adeguata riproduzione degli atti rilevanti.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario i motivi di ricorso del contribuente delimitano la causa petendi: il giudice non può fondare l'annullamento dell'atto su vizi o ragioni diverse da quelle dedotte, altrimenti incorre in extrapetizione.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su una pluralità di indizi, il giudice deve valutarli prima singolarmente e poi complessivamente, verificandone la concordanza e la capacità dimostrativa unitaria; il mancato esame della sintesi indiziaria integra violazione delle regole legali sulla prova presuntiva.
- La deducibilità dei costi d'impresa richiede la prova dell'inerenza, intesa come correlazione qualitativa con l'attività imprenditoriale; grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo.
- In tema di società di capitali a ristretta base azionaria, la censura contro la pretesa di distribuzione extracontabile dell'utile deve colpire specificamente il meccanismo presuntivo adottato dall'Ufficio, non potendo il giudice introdurre d'ufficio una diversa ragione di illegittimità dell'accertamento.
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non consente il controllo dell'effettiva riproposizione delle eccezioni o dei fatti decisivi nei gradi di merito, per difetto di autosufficienza.
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