Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21511/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia la rigettò avendo rilevato che il condannato era stato arrestato in flagranza il 14/08/2022 per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto aggravato, con convalida dell'arresto e applicazione della custodia cautelare in carcere il 15/08/2022; il Tribunale ritenne pertanto la misura alternativa incompatibile con il regime detentivo e valutò inoltre la recente commissione di delitti come indice di assoluta inaffidabilità e rischio di recidiva. In sede di ricorso il difensore deduceva anche violazioni processuali (artt. 178, 179, 678 c.p.p. e disposizioni di attuazione) per la mancata partecipazione del detenuto all'udienza, sostenendo che il condannato aveva chiesto di partecipare (anche in remoto). La Corte ha ritenuto infondata la doglianza procedurale perché le richieste non erano state fatte tempestivamente e, comunque, mancava la formale richiesta del detenuto tramite il direttore dell'istituto, richiesta necessaria per disporre la traduzione o il collegamento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva negato l'affidamento in prova per incompatibilità con la custodia cautelare in carcere e per la valutata inaffidabilità del condannato a causa di reati commessi di recente. Quanto al profilo procedurale, la Corte ha ritenuto che la partecipazione del detenuto all'udienza camerale non sia automatica ma subordinata a richiesta espressa, da trasmettere tramite il direttore dell'istituto e in tempo utile; la documentazione prodotta non soddisfaceva tali requisiti. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiamato dalla difesa come presunta violazione; dalla decisione non emerge una diversa interpretazione di merito, essendo il motivo complessivamente ritenuto infondato.

  • art. 179 c.p.p.

    Invocato dalla difesa nelle censure; la Corte non ha ritenuto che la mancata partecipazione del detenuto configurasse una nullità alla luce delle regole specifiche sul procedimento di sorveglianza.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata come disciplina del procedimento di sorveglianza; la Corte conferma che le regole speciali del rito camerale trovano applicazione e che la partecipazione dell'interessato è subordinata alle previsioni specifiche.

  • art. 678 c.p.p.

    La Corte interpreta tale disposizione (e il richiamo operato dall'art. 666) nel senso che la partecipazione del difensore e del pubblico ministero all'udienza camerale è necessaria, mentre la presenza personale dell'interessato è subordinata alla sua espressa richiesta; se il detenuto è in un istituto fuori circoscrizione deve essere ascoltato tramite il magistrato di sorveglianza locale salvo diversa decisione del giudice.

  • art. 123 c.p.p., comma 1

    Combinato con l'art. 678 per precisare che la richiesta di partecipazione del detenuto deve essere presentata tramite il direttore del carcere e pervenire in tempo utile affinche sia disposta la traduzione o il collegamento.

  • art. 45 bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata dalla difesa; dalla decisione non risulta un'applicazione che modifichi la conclusione della Corte, essendo prevalsa la valutazione di inammissibilita o tardività delle istanze di partecipazione.

  • art. 146 bis disp. att. c.p.p.

    Citata nella censura difensiva; la Corte non ha ritenuto che la mancata attivazione di strumenti (o la forma delle richieste) integrasse una violazione rilevante che potesse determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Nel procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza la partecipazione personale del detenuto all'udienza camerale non è automatica: è subordinata a una richiesta espressa dell'interessato che, se detenuto fuori dalla circoscrizione, deve essere trasmessa tramite il direttore dell'istituto in tempo utile per disporre la traduzione o il collegamento.
  • Comunicazioni informali del difensore indirizzate soltanto a informare il detenuto della fissazione dell'udienza non sostituiscono la formale richiesta, e le richieste tardive (ad esempio il giorno prima o il giorno dell'udienza) possono essere ritenute inidonee per ottenere la traduzione o il collegamento.
  • La commissione di reati nuovi e la sottoposizione a misura cautelare in carcere sono elementi che possono rendere incompatibile l'affidamento in prova e giustificare la negazione delle misure alternative per ragioni di inaffidabilità e rischio di recidiva.
  • La mancata partecipazione del detenuto non determina automaticamente la nullità del procedimento camerale se non è dimostrato che il detenuto aveva tempestivamente e formalmente richiesto di essere sentito personalmente.
  • Per opporre efficacemente ragioni procedurali è necessario che la difesa agisca per tempo e nel modo previsto dalla normativa, utilizzando i canali formali (direttore dell'istituto, pec) e dimostrando la tempestività della richiesta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.