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Sentenza

Sentenza n. 198/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 7/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio delle amministrazioni intimate in relazione all'istanza del 7 settembre 2025, con la quale aveva richiesto un appuntamento presso la sede diplomatica italiana di Islamabad per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto; il ricorrente ha preso atto della convocazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'amministrazione ha soddisfatto la pretesa oggetto del ricorso, convocando il ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate, ma il giudice ha disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ritenendo ragionevole il termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando nelle more del processo l'amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa concreta dedotta dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la compensazione delle spese di lite, con eventuale rimborso del contributo unificato al ricorrente quando il comportamento amministrativo abbia reso necessario il ricorso e il termine di riscontro sia stato ritenuto ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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