Cassazione Civile, Ordinanza n. 04422/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo fallimentare di un credito bancario derivante dal saldo negativo di un conto corrente intestato alla società poi fallita. La banca, poi sostituita dalla cessionaria del credito, aveva chiesto l'insinuazione in chirografo producendo il contratto di conto corrente, una lettera-contratto di credito con timbro postale e gli estratti conto disponibili; il giudice delegato e poi il Tribunale avevano rigettato la domanda ritenendo non provata la data certa anteriore al fallimento del contratto e non sufficientemente provato, per incompletezza della documentazione contabile, il contenuto del rapporto e il credito azionato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2704 c.c. per non avere il Tribunale valorizzato la lettera-contratto munita di data certa, dalla quale si sarebbe potuta desumere l'anteriorità del contratto di conto corrente rispetto al fallimento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale escluso la prova del contenuto del contratto per l'incompletezza degli estratti conto, nonostante la disponibilità di altri documenti e di una c.t.u. che avrebbero consentito la ricostruzione del rapporto; 3) ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto non provata la consistenza del credito solo per la documentazione contabile incompleta, senza considerare che le risultanze peritali mostravano comunque un saldo debitore della correntista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in una domanda di insinuazione fondata su un credito derivante da contratto di conto corrente bancario, il documento rilevante ai fini dell'opponibilità alla massa è il contratto stesso, soggetto a forma scritta ad substantiam e quindi necessariamente munito di data certa anteriore all'apertura del concorso. Poiché nel caso concreto il contratto di conto corrente prodotto non aveva data certa, esso non poteva essere opposto al fallimento per fondare alcun credito, né per capitale né per interessi. La Corte ha inoltre escluso che la carenza potesse essere superata dalla sola lettera-contratto di credito, perché essa si limitava a menzionare il rapporto di conto corrente senza incorporarne con certezza il contenuto completo; ugualmente ha ribadito che gli estratti conto non sono idonei, da soli, a provare la data certa del contratto. Conseguentemente, i motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti, poiché, esclusa l'opponibilità del titolo contrattuale, la pretesa avrebbe dovuto essere eventualmente fondata su un diverso titolo negoziale o restitutorio, mai dedotto in giudizio. È stato anche dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
La data della scrittura privata non autenticata deve essere certa rispetto ai terzi; il giudice può valutare fatti idonei a dimostrare tale certezza, ma nel caso di contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, senza data certa il titolo non è opponibile alla procedura concorsuale.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova del credito e dei relativi presupposti grava sul creditore istante; tuttavia, quando il titolo contrattuale non è opponibile per difetto di data certa, non è sufficiente la documentazione contabile a sostituire il contratto fonte del credito.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contrario a principi di legittimità consolidati sulla necessità della data certa del contratto bancario per far valere il credito in sede concorsuale.
art. 117, comma 1, t.u.b.
Il contratto bancario richiede la forma scritta ad substantiam; ciò rafforza la necessità che, ai fini dell'opponibilità al fallimento, il documento contrattuale abbia data certa anteriore alla procedura.
art. 98 l.fall.
L'opposizione allo stato passivo è il rimedio esperito dalla creditrice dopo il rigetto dell'insinuazione.
art. 99 l.fall.
Norma richiamata in relazione alla fase di impugnazione del decreto di esclusione dal passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'insinuazione al passivo di un credito bancario fondato su un contratto di conto corrente, il documento decisivo è il contratto che dà origine al rapporto: esso deve essere scritto e munito di data certa anteriore al fallimento per essere opponibile alla massa.
- La mancanza di data certa della scrittura privata che incorpora il contratto non incide solo sulla prova documentale della data, ma rende inopponibile il titolo negoziale alla procedura concorsuale, precludendo la pretesa di capitale e interessi fondata su quel contratto.
- La data certa non può essere desunta dalla sola menzione del contratto in un altro atto, né gli estratti conto, da soli, possono supplire alla prova dell'anteriorità e del contenuto del contratto.
- Se il titolo contrattuale è inopponibile al fallimento, il creditore può eventualmente far valere un diverso titolo di natura restitutoria o indennitaria, ma tale diversa causa petendi deve essere specificamente dedotta e provata nel giudizio di merito.
- L'art. 2704 c.c. consente al giudice di valorizzare fatti idonei a provare la data certa anche mediante presunzioni o testimoni, ma solo quando tali elementi offrano certezza dell'anteriorità della formazione del documento e non una mera verosimiglianza.
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